Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26456 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18592-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P.

DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

R.C., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

PALERMO UFFICIO TERRITORIALE PALERMO (OMISSIS), CAMERA DI COMMERCIO

DI PALERMO, COMUNE DI PALERMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 148/2015 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. R.C. impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria effettuata da Riscossione Sicilia s.p.a. deducendo il difetto di notifica delle cartelle prodromiche e l’omesso invio dell’intimazione ad adempiere prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

La CTP di Palermo accoglieva in parte il ricorso diminuendo il credito per il quale l’ipoteca era stata iscritta. Proposto appello da parte del contribuente, la CTR della Sicilia lo accoglieva sul rilevo che mancava la prova della notifica della cartella prodromica all’iscrizione ipotecaria in quanto la concessionaria aveva prodotto la relata della notifica e non anche l’atto oggetto della notifica stessa, ovvero la cartella, per il che non era dato evincere quale atto fosse stato notificato. Inoltre l’ipoteca era stata iscritta benchè mancasse l’avviso prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a. affidato a tre motivi. Il contribuente, il Comune di Palermo e la Camera di Commercio di Palermo non si sono costituiti in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR considerato che sulla relata di notifica della cartella prodotta in giudizio era stampato il numero della cartella e ciò costituiva prova del fatto che la relata ineriva a detta cartella.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto la CTR ha affermato che l’ipoteca era stata iscritta benchè mancasse l’avviso prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, laddove tale specifica domanda non era mai stata formulata, essendosi limitato il contribuente a dedurre la mancata notifica dell’intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. Sostiene che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis è stato introdotto solo con D.L. n. 70 del 2011, per il che hanno errato i giudici di appello nel ritenere applicabile la norma stessa alla fattispecie che occupa.

4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile poichè è privo del requisito dell’autosufficienza sancito dall’art. 366 c.p.c., avendo la ricorrente censurato la sentenza della commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine al contenuto della relata di notifica della cartella senza riportarne il testo. Ciò facendo la ricorrente non ha consentito la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che la predetta relata non è un atto processuale, bensì amministrativo (cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013).

5. Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui non risulta riprodotto nel ricorso il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio ma solamente alcune pagine, di talchè non è dato evincere come fosse formulata la domanda svolta dal contribuente avuto riguardo al mancato invio del preavviso. In ogni caso mette conto considerare che la ricorrente medesima afferma che il contribuente si era doluto della mancata notifica dell’intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e, tuttavia, la CTR ha motivato la decisione con riguardo a norma diversa, ovvero al citato Decreto, art. 77, che non era applicabile ratione temporis.

Ora, va rilevato che la Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui ” In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità ” ( Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).

Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.

Ne discende che, restando immutata la parte dispositiva della decisione impugnata, i motivi sono infondati, rendendosi solo necessaria, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la correzione della motivazione nei sensi sopra detti.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione degli intimati.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U., di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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