Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26456 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14335/2010 proposto da:

R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BAMBINA ANDREA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato

DELPINO ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato SOLINA NICOLO’,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1833/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

20.11.09, depositata l’11/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Guido Romanelli (per delega avv.

Andrea Bambina) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – R.A.M. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 1833/09 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata addì 11.12.09, con cui – in riforma della decisione del Tribunale di Trapani del 14.12.05 – è stata rigettata la sua domanda di condanna della nuora G.A. e del figlio S.G. al rilascio di un immobile da lei concesso a costoro in comodato senza determinazione di durata.

2. – Il ricorso, che si basa su due articolati motivi e su di una finale doglianza sulla disposta compensazione delle spese, può essere trattato in Camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 ter c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 47, comma 1 lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Escluso dapprima che possa trovare applicazione l’art. 366 ter c.p.c., abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 ed applicabile alla fattispecie in virtù della disposizione transitoria di cui al quinto comma dell’art. 58 di tale legge, i motivi censurano la ricostruzione e la sussunzione che del fatto, sulla base della compiuta disamina del materiale probatorio e senza tener conto del sopravvenuto fatto nuovo della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha operato la Corte territoriale: dovendo comunque tenersi presente che, nel corso dei gradi di merito, il bene oggetto del comodato è stato con altri provvedimenti assegnato alla G. per abitarvi coi figli.

3. – Con il primo motivo (di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 1810 c.c., artt. 115 e 112 c.p.c.), in particolare, la R. si duole dell’erroneità della mancata valutazione di prevalenza alla previsione contrattuale sul rilascio a semplice richiesta: ma l’opposta interpretazione della Corte territoriale sulla destinazione del bene a casa familiare – con conseguente sussumibilità della fattispecie entro quella decisa da Cass. sez. un. 13603/04 – deriva, a ben leggere i motivi della decisione, da una comparazione ponderata e meditata delle due previsioni in apparente conflitto, quella della concessione del godimento ai coniugi affinchè vi potessero vivere in attesa di trovare altra sistemazione abitativa e della possibilità, per la comodante, di recedere sostanzialmente ad nutum. Al riguardo, congruamente e logicamente argomentando, la Corte territoriale ha ritenuto preminente, nella ricostruzione del rapporto contrattuale, proprio la destinazione ad alloggio familiare (seconda parte della pag. 11 e inizio della pag. 12); e non decide affatto su circostanze non dedotte dalle parti: sicchè la gravata sentenza si sottrae alla richiamata complessiva censura.

4. – Con il secondo motivo (di violazione di legge in ordine all’art. 1810 c.c. e art. 115 c.p.c.) la R. lamenta la mancata considerazione delle condizioni economiche dei comodatali, quali risultavano dalla stessa sentenza del Tribunale di Trapani in ordine all’assegnazione della casa familiare alla G.: ma tale motivo – che significativamente è corredato dalla produzione di documenti relativi a fatti che dovevano e potevano essere oggetto di indagine e discussione nei gradi di merito, con conseguente radicale inammissibilità della produzione stessa – è manifestamente inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, visto che la ricorrente neppure specifica in quale parte del giudizio di merito avrebbe addotto le circostanze poi dedotte nel ricorso per cassazione.

5. – Resta assorbita la doglianza sulle spese, anche perchè è insindacabile in sede di legittimità la statuizione del giudice di merito fondata, come nel caso di specie, sulla prospettazione di una articolata serie di motivi (“la complessità della vicenda, la parziale reciproca soccombenza e la dimensione prettamente familiare della vicenda”).

6. – In definitiva, si propone il rigetto del ricorso, rimettendosi alle valutazioni del Collegio le finali statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3 ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere sentito; dal canto suo, la controricorrente non ha chiesto di essere ascoltata.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, nonostante le contrarie argomentazioni di cui alla memoria depositata dalla ricorrente.

In particolare, va ribadito che la sussunzione del contratto intercorso tra le parti nella fattispecie del tutto peculiare di comodato di cui a Cass. Sez. Un. 13603/04 è dalla Corte territoriale operata alla stregua ed all’esito di un’attività interpretativa che non è censurabile direttamente in questa sede – non essendo addotte violazioni dei canoni di ermeneutica negoziale – in quanto non viziata da alcuna evidente illogicità od incongruità e comunque fondata su elementi addotti dalle parti (oltre che, almeno in parte e se non altro sui presupposti, dallo stesso testimoniale invocato dalla ricorrente). Ne consegue la sussunzione della particolare species di comodato in esame nell’ambito di applicabilità della giurisprudenza di questa Corte cui la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite ha dato corso, confermata da Cass. 7 febbraio 2005 e Cass. 21 giugno 2011, n. 13592: e che, proprio per la specialità del rapporto di comodato in oggetto, pare potere rimanere insensibile ai successivi sviluppi della giurisprudenza, anche delle sezioni unite di questa Corte, richiamati dalla ricorrente, relativi al genus indifferenziato del comodato.

Inoltre, quanto alla rilevanza delle condizioni successive, non risulta affrontato o prospettato neppure nella prospettazione originaria della ricorrente che fosse consentito un vaglio della colpevolezza o meno della persistenza della situazione di bisogno cui la R. adduce essere limitata la sua concessione dell’immobile:

sicchè, anche sotto questo profilo, il mezzo di gravame si palesa non fondato.

4. Pertanto, ai sensi dell’art. 380 ter e art. 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità non possono che conseguire alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna R.A.M. al pagamento, in favore di G.A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA