Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26455 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 29/09/2021), n.26455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 594/2015 proposto da:

A.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E

DEI MONOPOLI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6271/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/12/2013 R.G.N. 1747/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2021 da Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

Mario, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 131, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da A.L. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento delle superiori mansioni proprie del profilo di Operatore Professionale livello B2 (già V qualifica funzionale) di cui alla classificazione del personale del CCNL per il Comparto Aziende, personale non dirigente;

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione anche in relazione a situazioni anteriori al 30 giugno 1998 trattandosi di “fattispecie sostanzialmente unitaria” e infondata nel merito la pretesa azionata sia relativamente alla qualifica, mai proposta, sia alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in relazione al quale non risultava assolto l’onere della prova;

Per la cassazione di tale decisione ricorre A.L., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tanto il Ministero quanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

– Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso;

Il ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

– Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699-2720 c.c., art. 116 c.p.c., nonché del D.M. 31 marzo 1982 e del CCNL per il Comparto Aziende del 24.5.2000, lamenta a carico della Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’omessa valutazione di prove documentali acquisite agli atti;

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio la mancata considerazione del materiale istruttorio di cui al motivo che precede;

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza per aver la Corte territoriale erroneamente rilevato, relativamente alla pronunzia con cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto alla qualifica corrispondente alle superiori mansioni rivendicate ai soli fini economici, un vizio di ultrapetizione, di fatto insussistente non avendo mai il ricorrente avanzato in giudizio una tale domanda;

Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, il ricorrente sostanzialmente imputa alla Corte territoriale di essersi erroneamente pronunciata sulla domanda.

Tutti gli esposti motivi risultano inammissibili atteso che, detto del carattere non decisivo del terzo motivo non avendo il rilevato vizio di ultrapetizione impedito alla Corte di valutare il merito della domanda effettivamente proposta di riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori asseritamente svolte, gli altri motivi si risolvono in una sollecitazione al riesame del merito della vicenda, risultando l’impugnazione incentrata sulla tesi per cui ad una più accurata valutazione del materiale istruttorio sarebbe risultato assolto quell’onere probatorio circa l’esercizio di fatto, anche in termini di mera prevalenza rispetto a quelle proprie dell’inquadramento posseduto, delle dedotte mansioni superiori il cui difetto, rilevato dalla Corte territoriale all’esito di un iter logico-valutativo correttamente articolato sul noto procedimento trifasico, è alla base della pronunzia resa dalla Corte medesima;

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per essere il controricorso tardivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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