Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26455 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26455 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 32088-2007 proposto da:

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GRUPPO SPORTIVO VIS SEZZE SRLYIN LIQUIDAZIONE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1,
presso lo studio dell’avvocato GENTILE ALFONSO,
rappresentato e difeso dall’avvocato POMENTI ANNA
MARIA;
– ricorrente –

2013
2340

contro

AYMONINO CARLO YMNCRL26L18H501C e nella qualità di
eredi di MUSACCHIO ALDO, MUSACCHIO MARCO
MSCMRC63D25G224V, MUSACCHIO ANDREA MSCNDR64L11H501S,

Data pubblicazione: 26/11/2013

PERTEMPI MARIA SILVIA PRTMSL31E42A944Z, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso
lo studio dell’avvocato CASTRICHELLA DARIO, che li
rappresenta e difende;
– controri correnti –

di ROMA, depositata il 16/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 175/2007 della CORTE D’APPELLO

GS Vis Sezze srl — Aymoníno Musacchío

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli architetti Carlo Aymonino e Aldo Masucchio convenivano avanti al
tribunale di Latina, il Gruppo Sportivo Vis Sezze s.r.l. chiedendone la

interessi e rivalutazione, a titolo di residuo corrispettivo dovuto per l’opera di
progettazione da essi prestata in favore della società convenuta al fine della
realizzazione di un centro sportivo polivalente nel comune di Sezze.
Invero in data 20.11.1987 era stata stipulata tra le parti una convenzione con
cui erano stati affidati ad essi attori, la redazione del piano
particolareggiato, del progetto architettonico di massima ed esecutivo, oltre
alla direzione dei lavori.
La società convenuta si costituiva, eccependo in specie che in forza della
clausola n. 12 del contratto concluso, la controversia insorta, doveva essere
devoluta ad un collegio arbitrale.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 117/2002, accogliendo tale eccezione,
dichiarava la propria “incompetenza”. Avverso la sentenza proponevano
appello i due professionisti che, insistendo per raccoglimento della loro
domanda, rilevavano l’inapplicabilità per la presente controversia, della
richiamata clausola arbitrale ; resistendo la società appellata, l’adita Corte
d’Appello di Roma, con la sentenza n. 175/07 depositata in data 16 gennaio
2007, accoglieva l’appello, rigettando la sollevata eccezione d’incompetenza

Corte Suprema di Cassazione – Il

civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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condanna al pagamento in loro favore della somma di lire 230.022.490, oltre

e condannando il Gruppo Sportivo Vis Sezze al pagamento in favore dei
due architetti della somma di € 118.796,70, con gli interessi legali e la
compensazione delle spese del doppio grado.
Riteneva la Corte capitolina sulla base di una diversa interpretazione della

controversia in atto, bensì “alle sole controversie … che fossero insorte …in
collegamento diretto o indiretto con vicende e situazioni create da taluno dei
numerosi provvedimenti amministrativi …contestualmente richiamati per la
progettazione e la realizzazione dell’articolato complesso sportivo “. La corte
decideva altresì la causa nel merito, ritenendo fondata la pretesa creditoria
in oggetto – che pertanto accoglieva — rilevando che sul punto, nella
sostanza non c’era una specifica contestazione della convenuta.
Il Gruppo Sportivo Vis Sezze srl. quindi, ricorre per la cassazione della
suddetta pronunzia sulla base di n. 2 articolati mezzi. Resistono con
controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione il prof. Aymonino e gli
eredi dell’arch. Musacchio, nelle more deceduto.

MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo motivo del ricorso l’esponente società denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. nonché il
vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Corte Suprema di Cassa

– I sez. eiv. – est. dr. G. A. Bursese-

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clausola n. 12 del contratto citato, che essa non si riferiva alla

Deduce la società ricorrente che la Corte non ha adeguatamente motivato
la propria interpretazione della clausola compromissoria di cui al citato art.
12 del contratto, per escluderne l’operatività per quanto riguarda la
presente controversia. Sostiene che la motivazione resa su tal punto dalla

perché non spiega quali sarebbero i significati diversi ed arbitrari attribuiti
dal primo giudice a” molteplici espressioni contrattuali’ e quindi non rende
possibile il riscontro dell’iter logico che ha fatto pervenire a quella
affermazione, né spiega quale sarebbe stato” il clamoroso contrasto con
l’apparenza ed il costrutto del considerato patto”.

La decisione sarebbe poi

carente anche con riferimento alle disposizioni in tema d’interpretazione del
contratto di cui agli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. perché detta clausola
arbitrale — ove correttamente interpretata e valutata nel contesto di tutte le
altre disposizioni contrattuali- dovrebbe ricomprendere tutte le
controversie nascenti dal contratto ( “convenzione”) in esame, nessuna
esclusa.
La doglianza non ha pregio, non essendo ravvisabili né le violazioni di legge
contestate, né il vizio motivazionale denunciato; si tratta in realtà di una
critica all’approdo interpretativo delle emergenze istruttorie, cui è giunto il
giudice distrettuale, come tale inammissibile in questa sede di legittimità,
attesa la congrua e logica motivazione posta a corredo della decisione
impugnata.

Corte Suprema di Cassazione – Il sez

est. dr. G. A. Bursese-

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corte capitolina è erronea, carente, inesistente e in realtà solo apparente, ”

Invero l’esegesi della clausola n. 12 prospettata dal giudice

a quo ( se la

clausola arbitrale si riferisca a tutte o a parte delle controversie scaturenti
dal contratto in argomento), anche se succinta, è pienamente coerente con
i canoni di logica giuridica- formale, e come tale può essere condivisa, a

tuttavia non possono essere valutati in questa sede di legittimità. A questo
riguardo non appare inutile ricordare, che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte ( Cass. S.U.

Sentenza n. 24148 del 25/10/2013): “la

motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal
ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza
impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero
condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva
carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico
che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento,
ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle
deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti
agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in
un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di
quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.”
2- Con il 2° motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c e 2697 c.c. Sostiene che non corrisponde al

Corte Suprema di Cassaz e — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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prescindere dalla possibilità di ulteriori e diversi percorsi esegetici, che

vero che la domanda dei due professionisti — come sostenuto dalla Corte
capitolina – non fosse stata contestata anche nel quantum dall’allora
convenuta; di conseguenza gli attori non hanno mai fornito la prova della
loro domanda, tanto più che il progetto Setiapolis non venne poi

l’attività di direzione dei lavori ( che sarebbe stata compresa nel compenso
concordato) non doveva essere corrisposta, per cui era dovuto un prezzo
contrattuale sicuramente inferiore a quello richiesto. D’altra parte — osserva
sempre l’esponente – l’onere della prova non poteva essere soddisfatto con
la sola acquisizione del parere dell’Ordine professionale.
Anche tale dogiianza non ha pregio.
Invero il giudice a quo, ai fini della determinazione del quantum, ha
adeguatamente vagliato tutte le emergenze istruttorie, valutando in specie,
quale prova documentale, il contratto- convenzione intervenuto tra le
parti, corredato dal parere del Consiglio dell’Ordine professionale, rilevando
altresì che la contestazione della società in proposito era rimasta del tutto
generica, in quanto gli iniziali motivi di contestazione non erano stati poi
esplicitati nel corso del giudizio. Com’è si è fatto cenno, invero, la società
costituendosi in giudizio aveva eccepito essenzialmente la presenza della
clausole arbitrale contenuta nel contratto e, per quanto riguarda “il quantum”

,

si era riservata di “opporre nell’appropriata sede ogni altra difesa con

particolare riguardo alla misura del preteso pagamento.” Il giudice

Corte Suprema di Cassazione — Iez. eiv. – est. dr. G. A. Bursese-

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realizzato mentre venne revocata la relativa concessione edilizia; quindi

distrettuale

in specie, ha infatti sottolineato che la domanda dei

professionisti non avesse trovato ” adeguato sostegno probatorio nel
prodotto titolo contrattuale

avuto anche riguardo

alle specifiche e

compatibili previsioni inerenti all’entità e alle cadenze del pagamento del

piano della congruità, dal pur allegato parere

dell’officiato Consiglio

dell’Ordine degli Architetti e consideraia infine la mancata esplicazione dei
motivi di contestazione di cui all’iniziale promessa fatta dall’appellata”.
Al riguardo si osserva che secondo questa S.C. “…. il convenuto … a
norma dell’art. 167 c.p.c. …. nella memoria di costituzione in primo grado
“deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una
generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della
domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto …”; nel caso in
cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono
considerarsi come pacifici sicché l’attore é esonerato da qualsiasi prova al
riguardo ed é inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di
legittimità” ( Cass. Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).
Conclusivamente ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Code Suprema di Cassazione – Il szJiv. – est. dr. G. A. Buisese-

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corrispettivo, tenuto altrettanto conto dell’ulteriore supporto derivante , sul

rigetta il ricorso

e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

processuali che liquida in € 3.800,00, di cui € 200,00 per esborsi.
In Roma li 7 novembre 2013
IL PRE7 DENTE Relat. Est.
(dott. Ga

ano Giudiziario
ì’,2ER

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

onio Burse

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