Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26455 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10736-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.L., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 612/2014 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La CTR della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza pronunciata dalla CTP di Cosenza con cui era stato accolto il ricorso proposto da Gr.Gi. e G.G. avverso avviso di liquidazione in materia di imposta di successione. Rilevava la CTR che l’appellante non aveva depositato presso la segreteria della commissione la copia della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello e che tale omissione non consentiva di accertare nè la tempestività del ricorso nè l’osservanza del termine per la costituzione in giudizio. Inoltre non poteva supplire a tale mancanza il deposito dell’avviso di ricevimento del plico in quanto la data di spedizione di esso era apposta su tale avviso, all’atto della spedizione, dall’appellante medesimo, e la sottoscrizione dell’ufficiale postale che esegue la consegna certifica la veridicità dei dati afferenti tale ultima attività ma non ha valenza certificatoria in ordine all’attività presuntamente svoltasi presso l’ufficio di spedizione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, derivante dalla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22. Sostiene da un lato che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante decorre dalla ricezione della notifica da parte del notificando e non dalla spedizione del plico, dall’altro che nell’avviso di ricevimento del plico è riportata la data di spedizione e le indicazioni contenute in detto avviso sono coperte da fede privilegiata trattandosi di atto pubblico.

2. Va osservato che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza). Ed è stato altresì osservato che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass., Sez. U, n. 13452 del 29/05/2017; Cass. n. 15182 del 11/06/2018).

Ora, se da un lato l’avviso di ricezione della raccomandata è utile ai fini della verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, secondo principio di diritto citato, dall’altro esso non consente di affermare la tempestività del ricorso poichè la sentenza di primo grado è stata notificata all’agenzia delle entrate il 25 novembre 2011 ed il plico raccomandato contenente l’appello è stato ricevuto dal difensore dei contribuenti il 25 gennaio 2012, laddove il termine per proporre appello scadeva il 24 gennaio 2012, giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51. Invero non può costituire prova della avvenuta spedizione del plico nella data del 24 gennaio 2012 l’apposizione sulla cartolina costituente avviso di ricevimento della data medesima da parte del mittente, come è avvenuto nel caso di specie, non risultando tale data certificata dall’agente postale.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione dei contribuenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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