Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26454 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10449-2015 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 1,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE

GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTA SCAGLIONE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1733/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. D.D. impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale da Equitalia Sud s.p.a. deducendo il difetto di notifica della cartella prodromica, la prescrizione dei crediti e l’omesso invio dell’intimazione ad adempiere prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

La CTP di Reggio Calabria accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte di Equitalia Sud s.p.a., la CTR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, lo accoglieva sul rilevo che la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che Equitalia Sud s.p.a. aveva prodotto in giudizio, costituiva valida prova della notifica della cartella, che l’iscrizione di ipoteca non necessitava di previa notifica di intimazione e che la prescrizione non era maturata posto che la cartella era stata notificata nel 2009.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi. Equitalia Sud S.p.A. non si è costituita in giudizio ma ha depositato memoria in prossimità del giudizio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2712 c.c., per non avere la CTR tenuto conto del fatto che il documento prodotto in fotocopia, nella specie l’avviso di ricevimento della raccomandata, non poteva ritenersi prova della notifica della cartella essendo stata disconosciuta la conformità della copia all’originale.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e al D.P.R. n. 600 del 1973, art.60, in quanto anche nel caso di notifica a mezzo posta è necessaria la compilazione della relata di notifica sull’originale e sulla copia.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 e ss.. Sostiene che l’iscrizione di ipoteca è atto dell’esecuzione che deve essere preceduto dall’intimazione di pagamento.

4. Osserva preliminarmente la Corte che la memoria depositata da Equitalia s.p.a, la quale non si è costituita in giudizio, neppure tardivamente, è inammissibile. Invero questa Corte ha affermato che, in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., oltre che dell’art. 6 CEDU (Cass. n. 4906 del 27/02/2017; Cass. n. 12657 del 19/05/2017). Tuttavia nel caso che occupa, data la mancata costituzione di Equitalia s.p.a., deve ritenersi precluso il deposito di memorie (cfr. Cass. n. 3513 del 28/05/1980).

5. Va esaminato il terzo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

Ciò posto, va rilevato che la Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” ( Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).

Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.

6. Gli altri motivi rimangono assorbiti.

7. L’impugnata sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione del consolidarsi del principio giurisprudenziale richiamato in data successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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