Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26454 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14477-2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERO FRATTARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato TERENZIO FULVIO RAFFAELE PONTE;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA, 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/03/2018 R.G.N. 779/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per accoglimento del primo motivo,

assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato PIERO FRATTARELLI per delega Avvocato TERENZIO

FULVIO PONTE;

udito l’Avvocato ACHILLE BORRELLI per delega verbale FABRIZIO

DAVERIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.F. impugnò il licenziamento intimatogli da Unicredit s.p.a. in data 19-28 novembre 2013 per avere, in violazione dell’art. 2119 c.c. e del C.C.N.L. 19 gennaio 2012, art. 77, lett. d) e art. 44, lett. e), omesso segnalazioni di operazioni sospette; per non aver inibito la movimentazione di un deposito di risparmio intestato alla s.r.l. Unica con autorizzazione a bonifici esteri; per avere, in violazione della normativa antiriciclaggio, consentito la movimentazione del conto corrente intestato a U.F.D., sottoposto ad indagine penale per frode fiscale e riciclaggio; per avere in violazione di specifiche prassi aziendali predisposto l’istruttoria di un finanziamento in favore del genitore e deliberato un ulteriore affidamento di credito, senza la copertura di idonee garanzie.

2. Il giudice della fase sommaria rigettò il ricorso e quello dell’opposizione, escussi i testi, confermò l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria.

3. Investita del reclamo da parte del V., la Corte di appello confermava l’illegittimità del licenziamento ed osservava che, come già ritenuto dal giudice dell’opposizione, in relazione al ruolo rivestito dal V., direttore della filiale di (OMISSIS), ed agli inadempimenti riscontrati (violazione della normativa antiriciclaggio e delle direttive provenienti da Banca d’Italia riportati nell’ordine di servizio (OMISSIS) del 2010 in favore di un soggetto indagato per fatti di cui il direttore era a conoscenza almeno dal 2012), doveva ravvisarsi una grave negazione dell’elemento fiduciario che giustificava il recesso, tenuto conto dei doveri connessi alla funzione ed agli obblighi di segnalazione, specificatamente previsti anche dalla contrattazione collettiva, in relazione ai quali il V. era stato in precedenza già sanzionato. Inoltre il giudice di appello poneva in rilievo che il lavoratore non aveva censurato la sentenza nella parte in cui era stata accertata la sussistenza delle violazioni connesse alla concessione del finanziamento ed all’affidamento sul conto corrente della madre del ricorrente, ed ha evidenziato che, trattandosi di questione avente una sua autonomia, sul punto si era formato il giudicato. Quanto all’elusione del regolamento per la concessione dei finanziamenti e di altre somme, le modalità con le quali era stata posta in essere la rendevano grave ed idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa intimato da Unicredit s.p.a.. Rammentava infatti che era onere del lavoratore dimostrare che la decisione di recedere in tronco dal rapporto di lavoro era maturata dalla valutazione del complesso delle condotte contestate e che invece la Corte di merito, ripercorso l’iter procedurale, aveva accertato una serie di inadempimenti e di irregolarità che l’avevano convinta del fatto che il ricorrente si era avvalso del suo ruolo per aggirare gli ostacoli esistenti alla concessione del prestito senza garanzie e, così facendo, aveva leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso V.F. affidato a tre motivi ai quali oppone difese Unicredit s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente la sentenza non conterrebbe alcuna statuizione sulla specifica censura mossa alla decisione di primo grado. Il giudice dell’opposizione aveva, apoditticamente, ritenuto provata la violazione della prassi aziendale di garantire adeguatamente la concessione di finanziamenti ai clienti ed aveva, erroneamente, ritenuto che sull’addebito contestato al V. relativamente ad irregolarità sulle richieste di finanziamenti in favore della madre signora C. – si fosse formato un giudicato. Rileva al contrario il ricorrente che tale accertamento era stato specificatamente investito dal reclamo proposto nel quale si era insistito che si era trattato di un finanziamento regolare gestito tramite sistema informatico e deliberato dai credit analist competenti.

6. Il motivo è infondato.

6.1. In disparte i profili d’ inammissibilità della censura che, pur sintetizzando la doglianza formulata in sede di reclamo, non ne riproduce, tuttavia, il contenuto nè riporta il testo dell’ordinanza adottata all’esito della fase sommaria, restando così preclusa al Collegio la possibilità di verificare in esito all’esame del ricorso se, come ritenuto dalla Corte di merito, si trattava di motivo inidoneo a scalfire il ragionamento seguito dal primo giudice, rileva il Collegio che, sulla base dei riscontri documentali consentiti dalla natura della censura formulata, la statuizione della Corte di merito deve comunque essere confermata. Il giudice di appello, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, ha ritenuto che in relazione all’accertamento del giudice di primo grado si fosse formato un giudicato stante la genericità della censura formulata nel reclamo.

6.2. Rileva al riguardo il Collegio che esattamente il giudice di appello ha verificato in concreto che i fatti oggetto delle contestazioni, accertati dal giudice dell’opposizione, non erano stati posti in discussione nella loro materialità in appello e dunque l’accertamento era divenuto definitivo.

6.3. L’aver ribadito la regolare istruzione della pratica di finanziamento in favore della madre del lavoratore incolpato definita da superiori gerarchici non vale a scalfire la ricostruzione operata dalla sentenza delle irregolarità accertate e puntigliosamente verificate attraverso l’ampia istruttoria svolta. La censura formulata nel reclamo non si confronta con tale meticolosa ricostruzione della sentenza e, perciò, correttamente è stata ritenuta, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, inammissibile poichè non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 16/11/2017 n. 27199). Non occorre l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, e tuttavia ove la sentenza impugnata accerti dei fatti e tale statuizione non sia specificatamente censurata nel gravame un loro diverso accertamento è precluso. Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la “causa petendi” ed il “petitum” (cfr. Cass. 21/02/2019 n. 5138, 17/06/2003 n. 9685).

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e ss.mm..

7.1. Sostiene il ricorrente che il fatto contestato, sia in senso fenomenico che sul piano soggettivo sarebbe insussistente e che la condotta irregolare contestata sarebbe stata sanzionata in maniera sproporzionata, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 77 e 44 del c.c.n.l. del credito. Ritiene perciò che la Corte avrebbe dovuto disporre la reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificata dalla L. n. 92 del 2012, applicabile. In ogni caso, poi, la sanzione sarebbe sproporzionata se parametrata alla scarsa rilevanza dell’inadempimento accertato (condotte omissive non riferibili al ricorrente e fatti irrilevanti).

8. Il motivo è prima ancora che infondato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che non solo non è allegato al ricorso il contratto collettivo, con riguardo al quale nella censura si deduce la sproporzione della sanzione in relazione alla condotta tenuta, ma neppure è precisato se ed in che sede lo stesso sia stato depositato.

9. Con l’ultimo motivo di ricorso è denunciato, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, adagiandosi sulla ricostruzione delle emergenze istruttorie del primo giudice, avrebbe trascurato di considerare che la comunicazione, richiamata nella contestazione di addebito (comunicazione 12/13 del 7/2/2012), non poteva essere considerata un ordine di servizio nè una esplicita disposizione cui il V. non aveva dato seguito. Inoltre non aveva tenuto conto del fatto che al V., proprio in quell’anno, era stata attribuita una positiva valutazione dell’attività svolta (soddisfacente) e che egli non era a conoscenza dell’esistenza di indagini da parte della Guardia di Finanza e penali a carico di alcuni clienti della filiale di (OMISSIS) di Unicredit.

10. La censura è inammissibile poichè denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la erroneità della motivazione della sentenza che, in sede di reclamo, ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice dell’opposizione.

10.1. Come è noto, infatti, l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Si tratta di disposizione che trova applicazione, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012 e che si applica anche nel caso di reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, (ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58) che, come è stato già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. 06/03/2019 n. 6544 29/10/2014n. 23021), va integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro. Va qui ribadito che è onere della parte ricorrente, che nella specie non vi ha adempiuto, allegare che non sussistono le condizioni di applicazione del citato art. 348 ter indicando le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello e dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. 22/12/2016 n. 26774 ed anche 04/01/2019 n. 78 e 07/11/2018n. 28319).

11. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R. art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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