Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26453 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8187-2013 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DOGANE & MONOPOLI, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BERTOT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI

11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENDOLIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 523/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1999 la Bertot s.r.l., esercente attività nel campo elettrometallurgico, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il Ministero delle Finanze per sentirlo condannare, previo accertamento del proprio diritto all’esenzione dall’imposta di consumo dell’energia elettrica e delle relative addizionali, al rimborso delle somme pagate a tali titoli dal 1988 in poi, rispettivamente quantificate in Euro 104.086.364 e Lire 67.346.295, oltre quelle maturate in corso di causa, interessi e rivalutazione monetaria.

Il Ministero delle Finanze resisteva alla domanda, eccependo l’intervenuta decadenza, almeno in parte, del diritto al rimborso, e chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti dell’esenzione, mancata presentazione della denuncia di officina ed omessa dimostrazione del mancato trasferimento a terzi dell’onere economico dedotto in lite.

Con sentenza in data 29 gennaio 2003 il tribunale adito dichiarava l’attrice esente dal pagamento dell’imposta di consumo di cui si tratta e dalle relative addizionali e ne accoglieva parzialmente la domanda di rimborso relativamente alle somme per cui non si era verificata la decadenza.

Proposto appello avverso detta pronuncia, la Corte d’Appello di Torino con sentenza in data 17 maggio 2004, pur ritenendo sussistente e non precluso dalla mancata “denuncia di officina” il diritto della società appellata all’invocata esenzione, sia dall’imposta erariale di consumo sia dalle addizionali, riguardo all’energia elettrica impiegata come “materia prima” nelle proprie lavorazioni industriali, respingeva l’originaria domanda per mancanza di prova dell’esatta quantità di energia elettrica consumata in lavorazioni aventi diritto all’esenzione.

Proposta impugnazione avverso detta pronuncia da parte della società contribuente, la Corte di Cassazione con sentenza in data 14 maggio 2008, n. 12044 accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

Riassunta la causa dinanzi alla Corte d’Appello di Torino da parte della società contribuente, la Corte d’Appello con sentenza in data 21 marzo 2012, in sede di rinvio, rigettava i due motivi di appello proposti dal Ministero delle Finanze, confermando la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni inerenti l’esenzione della Bertot s.r.l. dall’imposta erariale e dalle addizionali.

Avverso detta pronuncia il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la Bertot s.r.l. e depositava memoria.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, conv. dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20; D.L. 30 settembre 1989, n. 332, art. 4, conv. dalla L. 27 settembre 1989, n. 384; D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4, conv. dalla L. 8 agosto 1995, n. 349. Violazione dell’art. 14 disp. gen. c.c., e dei principi generali sulla interpretazione delle norme eccezionali (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” parte ricorrente deduceva che l’esenzione dalle imposte principale ed addizionali sulla energia elettrica impiegata nel ciclo produttivo si applica limitatamente all’ipotesi in cui l’energia viene utilizzata come materia prima nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici e non invece qualora la stessa sia utilizzata in funzione termica o di riscaldamento, essendo esclusa un’interpretazione analogica delle disposizioni in tema di esenzioni tributarie.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dei principi generali in materia di onere della prova, anche con riferimento al D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4, conv. in L. 8 maggio 1995, n. 349 (art. 360 c.p.c., n. 3)” parte ricorrente deduceva che, stante il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal T.U. n. 504, art. 53, (denuncia di officina), la società contribuente non aveva fornito la prova dei presupposti di legge per fruire dell’esenzione nonchè del quantitativo di energia elettrica utilizzato.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., e dei principi generali sul giudicato; ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dei principi generali in materia di onere della prova, anche con riferimento al D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4, conv. in L. 8 maggio 1995, n. 349, (art. 360 c.p.c., n. 3)” parte ricorrente deduceva che la Corte d’Appello in sede di rinvio non aveva emesso una pronuncia completa e chiara nella parte in cui non aveva disposto la reiezione della domanda di rimborso originariamente proposta dalla società contribuente.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Carente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 4)” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è viziata per carenza di motivazione in quanto il giudice del rinvio si è rifatto ad alcuni brani della relazione peritale senza alcuna valutazione critica in punto di corretta distribuzione dell’onere della prova sulla natura dell’attività svolta e la funzione nella stessa dell’energia elettrica.

Il primo motivo, nella misura in cui è finalizzato a contestare la valutazione operata dal giudice di merito circa l’impiego dell’energia elettrica da parte della Bertot s.r.l. è inammissibile. Nei limitati profili in cui la censura è ammissibile, è tuttavia infondata.

Ed invero, le esenzioni dall’imposta sull’energia elettrica e dalle relative addizionali sono disciplinate rispettivamente dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 2, lett. n), a norma del quale “è esente dall’imposta l’energia elettrica.., impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento dei processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici” e dal D.L. n. 250 del 1995, art. 4, come convertito, a norma del quale D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 4, e del D.L. n. 332 del 1989, art. 4, comma 3, “si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento dei processi industriali veri e propri”.

Questa Corte ha chiarito che il principio della non soggezione all’addizionale sull’energia elettrica impiegata negli opifici industriali, alla luce della norma interpretativa dettata dal citato D.L. n. 250 del 1995, art. 4, è operante limitatamente all’ipotesi di uso dell’energia “come materia prima” nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, e non anche nel caso di uso della stessa in funzione di riscaldamento. Gravato dell’onere della prova dell’utilizzo dell’energia elettrica come materia prima insostituibile e non come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile, è colui il quale invoca l’esenzione dall’addizionale.

Il principio è stato ribadito da Cass. sez. 5, n. 22566/2008, che ha ritenuto applicabile l’esenzione, pur essendo stato accertato l’utilizzo dell’energia elettrica nell’ambito di un processo produttivo relativo all’attività di stampaggio a caldo di spezzoni di barre di acciaio per la produzione di pezzi di volume e di forma diversi e pertanto non come materia prima insostituibile, ma come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile.

Successivamente Cass. sez. 5, n. 29568/2011, in applicazione del principio, ha ritenuto applicabile l’esenzione in un caso in cui l’energia elettrica era stata utilizzata per la produzione di “particolari” metallici di acciaio mediante stampaggio a caldo, onde modificare non solo la forma esteriore della massa metallica ma anche la struttura intrinseca, e cioè il “reticolo di cristallizzazione”.

In tema di accise sul consumo di energia elettrica, ai fini dell’applicazione delle addizionali comunali e provinciali vanno poi tenute distinte le ipotesi di esenzione da quelle di esclusione dall’imposta erariale, atteso che solo le esenzioni non si estendono alle addizionali: ne consegue che le previsioni di esclusione dall’imposta dell’energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. e-ter), nella formulazione vigente “ratione temporis”) nonchè dell’energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 2, lett. e), anche esso nella formulazione vigente “ratione temporis”), trovano applicazione anche con riferimento alle addizionali comunali e provinciali che, pertanto, non sono dovute (vedi da ultimo Sez. 5, n. 10660/2019).

Ciò premesso, nel caso di specie è emerso incontrovertibilmente, sulla scorta delle risultanze peritali, che l’energia elettrica è stata utilizzata come materia prima nel procedimento industriale di stampaggio a caldo e di lavorazione dell’acciaio e di altri metalli comportando una trasformazione a livello molecolare nella struttura cristallina dell’acciaio cosicchè può ritenersi che l’energia rivesta il ruolo di componente indispensabile nel processo industriale.

Parzialmente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Quanto alla prima parte, la censura è infondata in quanto la società ha fornito la prova dei presupposti per l’esenzione in relazione ai quali non è necessaria la denuncia di officina.

Viceversa risulta fondata la seconda parte del motivo laddove attinge la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul quantitativo di energia elettrica impiegata negli usi esenti.

Effettivamente dalla lettura della sentenza impugnata non si evince alcun passaggio riguardante la valutazione di tale dato, pur essendo la questione del quantum impiegato nella lavorazione industriale già emersa nelle precedenti fasi del giudizio.

Invero, oltre alla sussistenza del diritto all’esenzione occorreva accertare il quantitativo di energia effettivamente impiegato nel processo industriale in cui l’energia è utilizzata come materia prima incombendo tale onere probatorio sulla società contribuente.

Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La Corte d’appello si è pronunciata entro il perimetro del giudizio di rinvio conseguito all’accoglimento dei primi due motivi dell’appello erariale, non provvedendo quindi su questioni estranee allo stesso, quale la domanda di rimborso originariamente proposta dalla società contribuente.

Infondato è del pari il quarto motivo di ricorso.

Va premesso che in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (vedi Sez. 1, n. 11482/2016).

Nella specie, la sentenza impugnata ha recepito le conclusioni della relazione peritale che ha espressamente dichiarato di condividere esplicitandone le ragioni mentre parte ricorrente si è limitata ad una generica doglianza.

In conclusione, in accoglimento della seconda parte del secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, affinchè si pronunci in ordine alla questione della quantità di energia elettrica usata dalla Bertot s.r.l. in lavorazioni aventi diritto all’esenzione. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, seconda parte, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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