Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26453 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 17/10/2019), n.26453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20542-2015 proposto da:

C.G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato SARA VANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE LOMBARDI;

– ricorrente –

contro

LA GALVANINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ROMEI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO ZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/02/2015 R.G.N. 98/2014.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 89/2015, pubblicata il 27 febbraio 2015, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, ha respinto la domanda proposta da C.G.E. e volta ad ottenere, nei confronti della società La Galvanina S.p.A., l’accertamento della illegittimità della clausola di apposizione del termine del contratto stipulato, in relazione al periodo dal 18 giugno al 30 settembre 2007, per “motivi produttivi ed in particolare per incremento vendite export” nonchè dei contratti stipulati per “motivi produttivi”, in relazione ai periodi dal 6 febbraio al 30 giugno 2008 e dal 19 gennaio al 31 luglio 2009, tutti oggetto di successive proroghe;

– che la Corte ha ritenuto che le indicazioni contenute in detti contratti a giustificazione del termine fossero tali da soddisfare l’onere di specificazione richiesto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e che le esigenze così espresse dovessero considerarsi dimostrate nella loro effettiva sussistenza sulla base dei documenti prodotti dalla società e delle dichiarazioni testimoniali;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con sette motivi, cui ha resistito la società con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto le causali di apposizione dei termini sufficientemente specifiche sebbene esse risultassero meramente iterative della formulazione della norma e non consentissero nè al lavoratore di operare alcuna verifica delle ragioni dell’assunzione, nè al giudice di controllarne la pertinenza e congruenza;

– che con i motivi seguenti viene ulteriormente dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3: quanto al secondo, in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e al D.L. n. 112 del 2008, art. 21 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, per erronea valutazione delle ragioni produttive anche rispetto alla “ordinaria attività del datore di lavoro”, trattandosi di nozione non ancora vigente al tempo della stipula dei primi due contratti di lavoro, e per erronea sovrapposizione dei diversi fenomeni delle “punte stagionali di produzione” rispetto alla fattispecie di “attività stagionale”; quanto al terzo, in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 4 per omessa distinzione dei diversi regimi normativi afferenti i contratti a termine e gli accordi di proroga dei medesimi; con riferimento al quarto, in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nonchè in relazione all’art. 2697 c.c. e artt. 112,115,116 e 345 c.p.c., per erronea valutazione di tempestività dell’introduzione della circostanza della natura “stagionale” dell’attività oggetto dei contratti e per erronea qualificazione della medesima quale mera “argomentazione giuridica” piuttosto che quale “onere probatorio; con riferimento al quinto motivo, in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., per erronea valutazione circa la omessa deduzione, da parte del datore di lavoro, dei fatti alla base della circostanza della natura “stagionale” dell’attività e circa la tardività della produzione della disciplina di cui alla Circolare ministeriale del 4 gennaio 1964; quanto al sesto, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e agli artt. 1, 3, 4 e 14 disp. gen., con riguardo alla vigenza della suddetta Circolare, al suo valore normativo e alla sua applicazione analogica; quanto infine al settimo, nuovamente con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c. e al D.P.R. citato, per omessa valutazione dei requisiti sostanziali delle cosiddette “attività stagionali”;

osservato:

che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce regola generale, in tema di rapporto a tempo determinato, l’obbligo di apporre nel contratto individuale di lavoro la ragione giustificativa del termine, la cui enunciazione – nel regime previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001 (a differenza di quello previgente, in cui era idoneo e sufficiente L. n. 56 del 1987, ex art. 23 il semplice richiamo alla previsione del contratto collettivo) – deve essere specifica, al fine di consentire il controllo giudiziale sull’operato delle parti (Cass. n. 23702/2013);

– che al riguardo è stato precisato da Cass. n. 10033/2010 e dalle numerose conformi che l’apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè la non modificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, così da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa;

– che, in particolare, è stato ribadito da questa Corte che “il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 richiedendo l’indicazione, da parte del datore di lavoro, delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in conformità alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale con riguardo al contenuto, alla sua portata spazio-temporale e, più in generale, circostanziale, sì da assicurare la trasparenza e la verificabilità di tali ragioni” (Cass. n. 343/2015);

– che a tale consolidato principio non risulta essersi attenuto il giudice di appello, con la conseguenza che deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

ritenuto:

conclusivamente che l’impugnata sentenza n. 89/2015 della Corte di appello di Bologna deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, procedendo a nuovo esame dei contratti a termine dedotti in giudizio, avrà cura di conformarsi al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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