Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26452 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26452 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
CARUSO Carmelo, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Mariagrazia Caruso,
con domicilio per legge presso la cancelleria civile della
Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

2,310

Data pubblicazione: 26/11/2013

- intimato per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Messina
in data 5 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito l’Avv. Màriagrazia Caruso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che la Corte d’appello di Messina, con decreto in
data 5 luglio 2012, ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta, ai

sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da

Carmelo Caruso per l’eccessiva durata di due processi amministrativi svoltisi dinanzi al TAR Catania, aventi ad oggetto,
rispettivamente, l’annullamento del provvedimento di recupero
operato sul trattamento pensionistico e l’annullamento del
consequenziale decreto di liquidazione della pensione;
che la Corte di Messina ha rilevato che “con ordinanza del
30 gennaio 1997 il TAR ha accolto la domanda cautelare nel
primo procedimento, sospendendo provvisoriamente l’impugnato
provvedimento, sicché il Caruso da quel momento ha continuato
a percepire la pensione senza più subire il previsto recupero”, e ne ha tratto, come conseguenza, l’insussistenza del

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ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

”nocumento in termini di

stress

e frustrazione connesso al

protrarsi dei due procedimenti”;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Caruso ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 dicembre

che il Ministero non ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 nonché dell’art. 6 della CEDU e difetto di motivazione) ci si duole che la Corte
d’appello, nel rigettare la domanda, abbia ritenuto che la sospensione del provvedimento impugnato in uno dei due processi
amministrativi facesse venir meno il patema d’animo per
l’attesa della decisione definitiva di merito;
che il motivo è fondato;
che, infatti, in tema di equa riparazione, ai sensi della
legge n. 89 del 2001, la sospensione in via cautelare del
provvedimento impugnato, ancorché anticipi tutti gli effetti
della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto
precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte
attrice di ottenere la definizione della controversia entro un
termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, dato che il provvedimento cautelare non elimina l’incertezza e la connessa sof-

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2012, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

ferenza per l’attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l’intensità, in relazione all’aspettativa del
conformarsi dell’emananda sentenza alle determinazioni di tipo
interinale già adottate dal giudice (Cass., Sez. II, 30 aprile

che raccoglimento del primo motivo assorbe l’esame del
secondo mezzo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 274 cod. proc. civ., in relazione all’art. 33
cod. proc. civ., e difetto di motivazione;
che il decreto impugnato è cassato;
che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della
Corte d’appello di Messina;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo;

cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche

per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre
2013.

2013, n. 10226);

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