Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26450 del 20/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29529/2015 R.G., proposto da:
B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Lucisano
e dall’Avv. M. Sonia Vulcano, con studio in Roma, ove elettivamente
domiciliato, giusta procura in margine alla memoria di costituzione
nel presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
di Torino il 29 settembre 2015 n. 955/24/2015, notificata il 22
ottobre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con
modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27) dell’1 luglio 2020
dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
Fatto
RILEVATO
CHE:
B.F. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino il 29 settembre 2015 n. 955/24/2015, notificata il 22 ottobre 2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno 2012, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Asti il 20 20 giugno 2013 n. 85/02/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con istanza depositata il 16 novembre 2018, premesso che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione (come si evince dalla nota 28 marzo 2018, n. 12408/2008, nella documentazione annessa la fascicolo d’ufficio), l’amministrazione finanziaria ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
RITENUTO CHE:
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione), si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020