Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2645 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20707-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ES STUDIO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 11,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MAZZOTTA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2012 della COMM.TRIB.REG. MILANO,

depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

in fatto che con sentenza n. 26/45/12 pubblicata il 15 marzo 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 436/36/10 ha, fra l’altro e per quanto rileva in questa sede, dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della ES Studio s.r.l. per IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno 2003, nella parte in cui ha quantificato con l’aliquota del 20%, anzichè con l’aliquota media ponderata, l’IVA dovuta sul volume d’affari. In particolare la Commissione tributaria regionale ha considerato che il credito emergente dalla comunicazione IVA è stato provato con la produzione dei registri contabili dai quali si evince che i servizi resi dalla società contribuente ai propri clienti erano soggetti non solo all’aliquota del 20%, applicata invece dall’Ufficio su tutto il volume di affari accertato, ma in parte erano esenti o non imponibili ai sensi, rispettivamente, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 e art. 7, comma 4; pertanto l’ufficio avrebbe dovuto applicare al volume di affari accertato l’aliquota media ponderata emergente dalla concreta attività svolta ed emergente da detti registri IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso la ES Studio s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Considerato che con il primo motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16 in combinato disposto con il medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 5 e art. 19 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che, aì sensi della normativa richiamata, la percentuale di detrazione IVA è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nel medesimo anno; poichè la società contribuente, nella comunicazione dei dati IVA per l’anno 2003, aveva considerato un’IVA detraibile calcolata solo con l’aliquota del 20% non applicando il c.d. “pro rata generale di detrazione”, l’Ufficio ha correttamente applicato l’aliquota del 20% a tutte le operazioni imponibili;

che con il secondo motivo si assume violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 de1 1972, artt. 21, 23,24 e 25 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deducendosi che erroneamente la Commissione tributaria regionale ha affermato che la contribuente ha provato di avere effettuato anche operazioni esenti o non imputabili e che tale prova è fornita dai registri contabili, in quanto la prova avrebbe dovuta essere fornita a mezzo della produzione delle singole fatture;

che i due motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. Non è infatti sufficiente, come considerato dalla Commissione tributaria regionale, ai fini del rispetto della normativa IVA, la presenza di regolari scritture o di evidenze contabili, essendo la fattura l’elemento cardine per la definizione del rapporto fiscale, fatta salve integrazione esterne (Corte di Giustizia CE, Sez. IV, Sentenza del 15 settembre 2016, Causa C-516/14), in quanto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, lett. g) prescrive che la fattura deve indicare la “natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione”, riportando su scala nazionale il principio contenuto nell’art. 226, punto 6 della Direttiva 2006/112/CE e prima ancora nelle omologhe disposizioni della Sesta Direttiva. Ne deriva che, per la definizione contabile del contestato “pro rata” è necessario esaminare in dettaglio le fatture delle singole prestazioni avuto riguardo all’onere, a carico delle contribuente, di dimostrare la presenza di operazioni presenti (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, art. 19, comma 5, art. 19-bis);

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione che si atterrà a quanto sopra enunciato e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione a cui demanda il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA