Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2645 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2645 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 7846-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 05/02/2014

- resistente nonché contro
LABATE CONCETTA;

– intimata –

CATANZARO del 4.3.2010, depositata il 18/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRII;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto e diritto
1. Con sentenza del 18.3.2010 la Corte di Appello di Catanzaro ha
riconosciuto il diritto di Concetta Labate alla corresponsione
dell’assegno di invalidità civile, ex art. 13 1. n. 118/71, con decorrenza
dal 1.10.2005, condannando l’Inps alla corresponsione della relativa
prestazione.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un
unico motivo. La Labate non ha svolto attività difensiva. Il Ministero
ha depositato “atto di costituzione”.
3. Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 8 d.lgs. n.
509/88, 12, 13 e 19 1. n. 118/71, 3 1. n. 335/95, sostenendo che la
Corte territoriale non avrebbe potuto accogliere la domanda diretta al
riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile, avendo
l’interessata già compiuto il sessantacinquesimo anno di età al
momento della ritenuta acquisizione del diritto all’assegno di invalidità
(1° ottobre 2005).
Ric. 2011 n. 07846 sez. ML – ud. 28-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 333/2010 della CORTE D’APPELLO di

4.11 ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, poiché
questa Corte ha già ripetutamente affermato (cfr. ex plutimis Cass. n.
5640/2006) che la pensione e l’assegno di invalidità civile di cui agli
artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971 non possono essere
riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità a norma di

sessantacinquesimo anno di età (o comunque ne abbiano fatto
domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal
complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni
prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in
sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è
stato espressamente confermato dall’art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988.
5.- Nella specie, l’interessata aveva già superato il sessantacinquesimo
anno alla data in cui la Corte territoriale ha riconosciuto l’insorgenza
del diritto all’assegno di invalidità.
In conclusione il ricorso deve essere accolto. La sentenza cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia
può essere decisa nel merito con conseguente reiezione della domanda
proposta dalla signora Labate.
Quanto alle spese si reputa equo compensare quelle dei gradi di merito
stante l’esistenza di esiti alterni mentre quelle del presente giudizio,
liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della resistente Labate
non sussistendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. per
esonerare la parte soccombente dal pagamento.
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda proposta ita Concetta Labate con il ricorso
introduttivo della lite. Compensa tra le parti le spese di primo grado e
Ric. 2011 n. 07846 sez. ML – ud. 28-11-2013
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legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del

di appello e condanna la Labate al pagamento di quelle del presente
giudizio liquidate in C 2500,00 per compensi professionali ed in C
100,00 per esborsi. Oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013

Il Presidente

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