Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2645 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2645 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORD INANZA
sul ricorso 3802-2016 proposto da:
BOUZAN HASSAN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato OSVAI,D0
PIETRICOLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
SFERRA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BUCCARI, 3, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA SIMONI, che
lo rappresenta e difende;

– con troricorrente avverso la sentenza n. 6980/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 29/01/2015;

Data pubblicazione: 02/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.
Rilevato che:
Hassan Bouzan ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte

tale sentenza (lo si rileva dall’esame del provvedimento impugnato,
non consentendo il ricorso di comprendere in modo chiaro ed
esaustivo lo svolgimento del processo) aveva rigettato la domanda,
proposta da Hassan Bouzan nei confronti di Francesco Sferra, di
condanna del secondo al pagamento della somma di euro 9.200, a
titolo di indebito oggettivo;
ha resistito con controricorso Francesco Sferra;
Considerato che:
il ricorso è totalmente irrispettoso dei requisiti minimi formali prescritti
dall’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.;
in esso infatti:
(a) non è descritta in modo chiaro ed ordinato la vicenda di fatto da cui

scaturì il contenzioso;
(1)) non è descritto) lo svolgimento del processo, né le domande e le
eccezioni delle parti (le quali anzi il ricorrente dichiara di volere
“poIntamente omettere per non tediare lirlìta corte”):
(c) le censure proposte avverso la sentenza d’appello non sono
inquadrate in alcuno dei cinque motivi previsti dall’are.• 360 c.p.c.;
(d) non sono indicate le norme che si assumono violate;
(e) non è indicato in quale fase processuale siano stati depositati gli atti
ed i documenti di cui si fa menzione nel ricorso, né — in violazione del
precetto di cui all’art. 369 c.p.c. — si indica dove siano rinvenibili;

Ric. 2016 n. 03802 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

d’appello di Roma 29.1.2015 n. 6980;

il ricorso, in conclusione, va dichiarato manifestamente inammissibile
per violazione dei requisiti cc.dd. di “contenuto-forma” prescritti
dall’art. 366 c.p.c. (e sarebbe stato, comunque, improcedibile per
violazione degli oneri di allegazione di cui all’art. 369 c.p.c.);
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del

dispositivo;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 cater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 92 8).

P. q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna Hassan Bouzan alla rifusione in favore di Francesco
Sferra delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano
nella somma di Curo 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa
forense e spese forfettatie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
ylater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Hassan

Bouzan di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di-:–C-onsiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 22 novembre 2017.
CANCELLERIA

ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel

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