Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26449 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VIDEO 1 S.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore Dott. G.M., elettivamente domiciliata in Roma,

Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell’Avv. Vallebona

Antonio, che la rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

E DA:

AN.RAMA S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore Dott. G.R., elettivamente domiciliata in

Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell’Avv. Antonio

Vallebona, che la rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico

n. 35, presso lo studio dell’Avv. D’Amati Domenico, che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Costantini Claudia come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.G.I.-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI

“GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore C.A., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 38, presso lo studio

dell’Avv. Sulas Gavina Maria, che la rappresenta e difende per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

ENPALS – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA LAVORATORI DELLO

SPETTACOLO, in persona del Presidente pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza non definitiva n. 2681/07 della

Corte di Appello di Roma del 29.03.2007/18.06.2008 nella causa

iscritta al n. 6412 R.G. dell’anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.11.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Antonio Vallebona per le ricorrenti, l’Avv. Gavina Maria

Sulas per l’INPGI e l’Avv. Claudia Costantini per la controricorrente

M.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. VIOLA Alfredo

Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8079 del 2005 rigettava le opposizioni a decreti ingiuntivi emessi a favore dell’INPGI per contributi previdenziali omessi e sanzioni riguardanti la posizione di M.N., condannava l’ENPALS a restituire ala VIDEO 1 S.r.l e alla AN.RAMA S.p.A. i contributi anzidetti. Con la stessa sentenza venivano condannate in solido queste due ultime società a pagare a favore della M. la somma si Euro 15832,88 per differenze retributive; veniva anche dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato alla M. in data 15.03.2001, con condanna della VIDEO 1 a reintegrarla nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

2. Tale decisione, appellata con gravame principale da parte della VIDEO 1 e della AN.RAMA e con gravame incidentale della M., è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva n. 2681 del 2007, che ha rigettato i motivi dell’appello principale concernenti l’illegittimità del licenziamento e la denegata natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro della M., disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e al definitivo per le spese.

La Corte in particolare ha ribadito, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e della documentazione acquisita, la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato della M. con la VIDEO 1 anche con l’illecita interposizione della AN.RAMA, l’illegittimità della dequalificazione subita dalla stessa M. e dell’intimato licenziavi mento.

3. La VIDEO 1 e la AN.RAMA ricorrono per cassazione con dieci motivi.

La M. e l’INPGI resistono con rispettivi controricorsi, mentre non si è costituito l’ENPALS. L’INPGI ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nella memoria ex art. 378 l’INPGI eccepisce inammissibilità del ricorso per omesso rilascio della procura da parte del Presidente della AN.RAMA Dott. G.R.. L’eccezione è infondata, in quanto la procura in questione risulta rilasciata proprio dalla Dott. G.R. nella sua anzidetta qualità ed è apposta a margine di pag. 3 dello stesso ricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere pronunciato sul motivo di appello principale relativo all’irretroattività dell’iscrizione all’albo dei giornalisti sul piano del rapporto di lavoro, con conseguente inconfigurabilità di un rapporto di lavoro giornalistico per il periodo precedente all’iscrizione del febbraio 2001 e rigetto di tutte le domande della M. relative a tale periodo.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt.26 e seguenti e della L. n. 69 del 1993, art. 45, nonchè dell’art. 1423 cod. civ., per avere erroneamente accertato un valido contratto di lavoro giornalistico liquidando le conseguenti differenze retributive anche per il periodo anteriore all’iscrizione all’albo del 19 febbraio 2001.

Con il terzo motivo le ricorrenti deducono violazione degli artt. 26 e segg. e della L. n. 69 del 1993, art. 45, nonchè dell’art. 1423 cod. civ., per avere erroneamente accertato un valido contratto di lavoro giornalistico liquidando le conseguenti differenze retributive anche per il periodo anteriore al 1 giugno 1999 di decorrenza dell’iscrizione retroattiva all’albo dei praticanti.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

Il giudice di appello con accertamento in fatto, condotto sulla base della documentazione in atti e della prova per testi, ha ritenuto dimostrata la natura giornalistica dell’attività svolta dalla M. per il periodo 1-06.1999/15.03.2001 in regime di subordinazione, con liquidazione di differenze retributive.

Contro tale valutazione, fondata su adeguata e coerente motivazione, le ricorrenti si sono limitate ad opporre un diverso apprezzamento,non consentito in sede di legittimità.

3. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano vizio di motivazione con riferimento all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico anche nel periodo di aspettativa per motivi di studio giugno 1998/marzo 1999. La doglianza non ha pregio, in quanto le richieste INPGI si riferiscono al periodo successivo al giugno 1999 e fino al marzo 2001, dal che l’estraneità dell’INPGI. 5. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere omesso la pronuncia sulla censura relativa all’inapplicabilità diretta del contratto collettivo di lavoro giornalistico.

Con il sesto motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., degli artt. 1321 e 1372 cod. civ. e dell’art. 2126 cod. civ., per avere erroneamente confermato l’applicazione diretta del contratto collettivo di lavoro giornalistico mai pattuita tra le parti. Gli esposti motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Al riguardo si richiama quanto detto a proposito dei primi tre motivi circa l’accertamento della natura giornalistica dell’attività svolta dalla M., dal che discende la correttezza della ritenuta applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo dei giornalisti.

6. Con il settimo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere omesso la pronunzia sul motivo di appello relativo alla liquidazione dei cospicui importi per lavoro straordinario.

Con l’ottavo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere erroneamente confermato la liquidazione di somme per lavoro straordinario privo di qualsiasi deduzione nel ricorso introduttivo e conseguentemente non provato.

Le censure, comuni ai due motivi, sono prive di pregio e vanno disattese, sia perchè generiche, non risultando riportato e trascritto l’originario ricorso sul punto, sia perchè i quesiti di diritto non rispondono ai requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c..

7. Con il nono motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere omesso la pronunzia sul motivo di appello relativo all’inapplicabilità della tutela reale contro il licenziamento per mancanza del necessario requisito dimensionale non potendosi cumulare i dipendenti di distinte società di capitali.

Con il decimo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 è degli artt. 1344, 2094, 2247 e segg. cod. civ., della L. n. 1369 del 1960, art. 1, per avere erroneamente confermato l’applicazione della tutela reale contro il licenziamento in mancanza del necessario requisito dimensionale accertato dalla sentenza di primo grado solo mediante l’erroneo cumulo dei dipendenti di due distinte società di capitali, pur in assenza di frode e di organizzazione unitaria di interposizione.

I rilievi, contenuti negli ultimi due motivi, sono inammissibili, non risultando dall’impugnata sentenza alcuna statuizione sul punto della tutela reale.

8. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni, stante la particolarità della fattispecie che si inserisce in un complesso contenzioso insorto tra le parti, per compensare le spese del spese del giudizio di cassazione nei confronti dei soggetti costituiti.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese nei confronti dell’ENPALS, non essendosi costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese tra le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti dell’ENPALS. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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