Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26448 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 29/09/2021), n.26448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3185/2020 proposto da:

A.J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA

AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCAUURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 8161/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositato il 07/12/2019 R.G.N. 11564/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 8161/2019, il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso proposto da E.J.A., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria dell’odierno ricorrente;

2. dal decreto si evince che li richiedente ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine con il fatto di avere impedito che alcuni esponenti politici locali del partito APC, del quale egli era responsabile giovanile dall’anno 2012 nel villaggio di (OMISSIS), si appropriassero di fondi di finanziamento del partito medesimo; per questo aveva subito tre attentati, il (OMISSIS) per i quali si era rivolto, senza esito, alla polizia; temendo di essere ucciso aveva deciso di lasciare la Nigeria;

3. il Tribunale ha ritenuto poco credibile il racconto del ricorrente e su questa base escluso che dallo stesso potessero trarsi elementi dai quali desumere i presupposti della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); neppure sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), in quanto le fonti consultate escludevano la esistenza nell’Edo State, regione di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato; era, infine, da escludere, ai fini della protezione umanitaria, la esistenza di una particolare situazione di vulnerabilità giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno posto che il richiedente in Nigeria aveva una compagna e dei figli e non era affetto da patologie gravi, non curabili nel suo Paese e considerata la mancata integrazione in Italia dove aveva prestato attività di lavoro solo per brevi periodi;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.J.A. sulla base di tre motivi;il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, censurando il decreto impugnato per non avere verificato la sussistenza del danno grave in caso di rimpatrio ed essersi soffermato unicamente sulla verifica o meno di una situazione di violenza generalizzata nel Paese di origine del richiedente;

2. con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e art. 3, comma 3, lett. a) e b), artt. 3 e 7 CEDU censurando il rigetto della domanda di protezione sussidiaria in quanto fondato sulla base di un giudizio prognostico, futuro ed incerto e non sullo stato effettivo ed attuale del Paese di origine, ritenendo che in Nigeria non vi fosse pericolo generalizzato, come, invece, attestato dalla fonte richiamata in ricorso;

3. con il terzo motivo deduce violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, nonché illogica contraddittoria e apparente motivazione; censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria che assume non sorretto dall’esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, anche in relazione al dedotto rischio di attentati;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, sostanziandosi nella enunciazione di una serie di principi tratti da fonti nazionali e internazionali e dalla giurisprudenza di legittimità, principi dei quali non evidenzia il concreto rilievo in relazione alla fattispecie in esame; le censure articolate non si confrontano in particolare con le ragioni alla base della negazione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ritenuta dal giudice di merito esclusa dalla complessiva inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente circa le ragioni dell’allontanamento del paese di origine; tale valutazione di non credibilità, sorretta dal riferimento a specifiche incongruenze e contraddittorietà del racconto effettuato dal ricorrente dapprima in sede amministrativa e poi dinanzi al giudice di merito, non risulta specificamente investita dal ricorso per cassazione e tanto rende le doglianze articolate prive di effettiva pertinenza con le ragioni della decisione;

5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile; il giudice di merito ha escluso il ricorrere dei presupposti per la protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base di accertamento di fatto fondato dal rapporto EASO dal quale emergeva che la regione di provenienza del richiedente – l’Edo State – non era interessata da una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato;

5.1. la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019). Questa Corte infatti non può spingersi sino alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito, laddove nel motivo di censura non vengano indicati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il giudice territoriale ha deciso siano state superate da altre e più aggiornate fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede;

5.2. da tanto consegue la inidoneità delle deduzioni del ricorrente ad inficiare l’accertamento del giudice di merito sia in quanto affidate ad una fonte tratta dal sito del Ministero degli esteri, specificamente destinata all’informazione turistica, il cui scopo e funzione non coincide, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (Cass. 8819/2020) sia perché le informazioni che si possono trarre dalla stessa non smentiscono la assenza nell’Edo State di una situazione di violenza generalizzata;

5.3. infine è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso: le censure articolate non si confrontano con le ragioni alla base del rigetto della domanda di protezione umanitaria fondate sull’assenza di specifici profili di vulnerabilità, anche alla luce della verifica comparativa tra la situazione in Italia del richiedente e quella alla quale lo stesso sarebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine; le argomentazioni alla base della decisione, delle quali è da escludere il denunziato carattere di contraddittorietà ed illogicità, posto che dalle stesse è possibile ricostruire con linearità i presupposti giuridici e fattuali della decisione, non sono inficiate dal riferimento al rischio di subire attentati per mano degli esponenti del partito con i quali l’odierno – ricorrente era entrato, in contrasto posto che tale aspetto del racconto è stato espressamente ritenuto non credibile dal giudice di merito e tale valutazione di non credibilità non è stata validamente censurata in ricorso;

6. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite essendosi la parte intimata limitata al deposito di atto di costituzione (al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione) al quale non è seguita alcune ulteriore attività difensiva;

7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

 

 

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