Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26448 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26448 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –

contro
GUALTIERI Fidalma, CONIDI Giuseppe e CONIDI Luigi, in qualità
di eredi di Antonio Conidi;
– intimati avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno depositato
in data 27 aprile 2012.

2_ ?C 3/13

Data pubblicazione: 26/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, con decreto in
data 27 aprile 2012, in parziale accoglimento della domanda
proposta da Fidalma Gualtieri, Giuseppe Conidi e Luigi Conidi,
in qualità di eredi di Antonio Conidi, ha condannato il Ministero delle finanze al pagamento della somma di euro 7.234 a
titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un processo amministrativo;
che la Corte d’appello ha rilevato che il processo presupposto, in tema di ripristino di indennità lavorative soppresse, era iniziato nel dicembre 1993 davanti al TAR Calabria e
che la parte ricorrente – Antonio Conidi – era deceduto
nell’aprile 2007, prima della definizione (il 18 giugno 2010)
della causa; e che nella fattispecie, tenuto conto della natura, dell’oggetto e della complessità della vicenda processuale, il termine ragionevole era di tre anni, mentre la durata
irragionevole (calcolata fino all’aprile 2007) era di dieci
anni e quattro mesi;

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curatore Generale dott. Luigi Salvato, il quale ha concluso

che la Corte territoriale ha liquidato, per ogni anno di
ritardo, l’importo di euro 700;
che per la cessazione del decreto della Corte d’appello il
Ministero ricorrente ha proposto ricorso, con atto notificato

memoria;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che, con il primo motivo, si sostiene che l’applicazione
dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 112 del 2008 avrebbe
dovuto condurre ad una declaratoria di improponibilità della
domanda proposta,

iure hereditario,

dai ricorrenti, stante la

mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel periodo anteriore alla morte del de cuius

(22 aprile 2007), l’unica i-

stanza in tal senso essendo stata presentata in data 21 gennaio 2010;
che il secondo mezzo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, rappresentato dalla mancata presentazione
dell’istanza di prelievo;
che entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente, stante
la stretta connessione – sono infondati, perché, in tema di
equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo aia-

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il 18 ottobre 2012, sulla base di due motivi, illustrati con

ministrativo, l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo
non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al
periodo precedente al 25 giugno 2008 (Cass., Sez. VI-1, 13 a-

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli
intimati svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre
2013.

prile 2012, n. 5914);

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