Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26448 del 20/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 20/11/2020), n.26448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20616/2015 R.G. proposto da:
G.G. (c.f.: (OMISSIS)) e C.M.R. (c.f.:
(OMISSIS)), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avv. Pierluigi Muccari, elettivamente
domiciliate in Roma alla via Po n. 9;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 928/17/15 della CTR della Campania Napoli,
sezione 17, pronunciata in data 7/3/2014 e depositata in data
3/2/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30 giugno 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.
Fatto
RITENUTO
che:
con la sentenza impugnata la CTR della Campania, sede di Napoli, ha rigettato il ricorso proposto dalle contribuenti avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli (OMISSIS), per imposte di registro, ipotecaria e catastale, anno 2006;
con ricorso ritualmente notificato le contribuenti hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione;
si è costituita l’Avvocatura dello Stato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
le ricorrenti, avvalendosi delle disposizioni di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 96 del 2017, hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in data 27/9/2017, l’istanza, di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, per la definizione della controversia pendente;
le ricorrenti hanno provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della definizione della lite, con pagamenti rateali del 27/9/2017 per Euro 36.427,25; del 30/11/2017 per Euro 36.427,25; del 27/6/2018 per Euro 18.213,62, per l’importo complessivo di Euro 91.068, tutti documentati in atti;
l’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2018, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, non ha presentato istanza di trattazione e, dunque, può essere dichiarata l’estinzione del processo;
le spese restano per legge a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020