Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26447 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 19/10/2018), n.26447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. Piera – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Liguria n. 38/13/13 depositata in data 9 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.6.2018 dal

Consigliere Dott.ssa CONDELLO Pasqualina Anna Piera;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. MOLINO Pietro,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.A.M., che aveva presentato dichiarazione dei redditi

congiuntamente al marito, A.G., proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento notificata da Equitalia Polis per omesso pagamento di Irpef, Ilor e contributi in relazione agli anni d’imposta 1992, 1994 e 1995, nonchè per omesso versamento di Iva per l’anno d’imposta 1995.

La contribuente eccepiva vizi riguardanti la notifica e la motivazione dell’atto impositivo, insistendo per la esclusione della propria responsabilità.

La Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovuta l’Iva e le somme accessorie con riguardo all’anno 1995, nonchè le sanzioni concernenti tutte le annualità oggetto di accertamento.

Avverso la suddetta decisione proponeva appello principale l’Agenzia delle Entrate ed appello incidentale la contribuente; la Commissione tributaria regionale respingeva entrambi gli appelli, ritenendo che gli stessi poggiassero su una erronea interpretazione della L. n. 114 del 1997, art. 17. Motivava, in particolare, che una corretta interpretazione della normativa imponeva di ritenere che la responsabilità solidale del coniuge si estendesse soltanto all’imposta e agli interessi e non alle sanzioni, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, ciascun soggetto poteva essere chiamato a rispondere esclusivamente per le proprie azioni od omissioni.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 114 del 1997, art. 17, ratione temporis vigente, anche in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, sottolineando che dal tenore letterale dell’art. 17, u.c. si evince che la norma non si limita a stabilire la responsabilità in solido per le somme risultanti dalla dichiarazione, ma, facendo riferimento alle “soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo”, estende i suoi effetti anche alle vicende successive alla presentazione della dichiarazione.

Precisa, altresì, con riguardo al D.Lgs. n. 472 del 1997, che il coniuge co-dichiarante è sanzionato non in ragione di una condotta tenuta da altri, ma per una condotta illegittima che egli stessi ha tenuto; infatti, il coniuge, prestando il consenso alla dichiarazione dei redditi congiunta, fa propria la condotta dell’altro coniuge, sicchè, in difetto di prova della assenza di colpa, è responsabile anche delle sanzioni irrogate.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La L. n. 114 del 1977, art. 17 pone sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte.

Questa Corte ha costantemente affermato, anche sulla scorta delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 4/1998, n. 36/1998, n. 128/2000 e n. 215/2004, che il principio della responsabilità solidale dei coniugi in caso di dichiarazione congiunta vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi (Cass. n. 5202 del 3/4/2003; n. 19896 del 15/9/2006; n. 9209 del 21/4/2011; n. 11295 del 10/6/2016).

1.3. Si è, in particolare, precisato che la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi per il pagamento dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi iscritti a ruolo a nome del marito, prevista dalla citata L. n. 114 del 1997, art. 17, u.c., trova fondamento nella scelta da essi volontariamente operata di presentare la dichiarazione congiunta, accettando i rischi della relativa disciplina, la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale (si veda ord. n. 215 del 2004), e non viola il diritto di difesa della moglie, la quale può tutelare i propri diritti in sede di impugnazione dell’atto conseguente all’avviso di accertamento notificato al marito, ancorchè questo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del coniuge (Cass. n. 28856 del 8/10/2010).

1.4. La dichiarazione congiunta dei redditi, consentita ai coniugi non separati, costituisce, dunque, una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime e, di conseguenza, il principio della responsabilità solidale dei coniugi in caso di dichiarazione congiunta vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi (Cass. n. 11295 del 10/6/2016).

1.5. Nel caso di specie, pertanto, la responsabilità solidale sussiste anche in ordine alle sanzioni irrogate, non avendo il coniuge co-dichiarante impugnato l’avviso di accertamento, al fine di chiederne l’annullamento.

Il ricorso va, pertanto, accolto, non essendosi la Commissione tributaria regionale uniformata ai principi sopra richiamati e la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, per il riesame nel quale si atterrà al principio di diritto sopra evidenziato, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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