Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26447 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25719-2017 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, SILVIA

LUCANTONI, MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ESTER

MIA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 13.6.2017, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.F. volta ad accertare l’insussistenza del proprio obbligo di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;

che avverso tale pronuncia C.F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), e dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte di merito ritenuto che le disposizioni del predetto contratto fossero riferibili sia ai produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni sia per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi, per avere la Corte territoriale applicato analogicamente il contratto collettivo corporativo cit. ad una fattispecie da esso non tipizzata;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939, cit., del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (cono. con L. n. 326 del 2003), e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la sua attività di produttore libero fosse assimilabile a quella dei produttori di IV gruppo di cui al contratto collettivo corporativo cit.;

che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono manifestamente fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che, non essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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