Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26446 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26446 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
MERCURIO Massimo e MANCUSO Pierluigi, rappresentati e difesi,
in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.
Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via A. Secchi, n. 9;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;

2,30f» 3

Data pubblicazione: 26/11/2013

- resistente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Salerno
in data 21 gennaio 2012 (n. 387/12 Rep.).
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, con decreto in
data 21 febbraio 2012, ha dichiarato inammissibile – per mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto, ai

sensi

dell’art, 54, coma 2, del d.l. 112 del

2008 – la domanda di equa riparazione proposta, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, da Massimo Mercurio e Pierluigi
Mancuso per l’eccessiva durata di un processo amministrativo
svoltosi dinanzi al TAR Calabria dal 1995 al luglio 2010;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Mercurio e il Mancuso hanno proposto ricorso, con atto notificato il 4-8 ottobre 2012, sulla base di un motivo;
che il Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha
depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;

2

ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 54, coma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2009, n. 133) ci si duole che la
Corte d’appello, nel dichiarare improponibile la domanda, ab-

presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo;
che il motivo è fondato;
che, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo (nella specie iniziato nel
1995), la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende
improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla
data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54
del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008
n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come presupposto processuale della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa,
ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo
restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo
non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al
periodo precedente al 25 giugno 2008 (Cass., Sez. VI-1, 13 aprile 2012, n. 5914);

3

bia applicato retroattivamente la disciplina che impone la

che, pertanto, il ricorso va accolto, avendo il decreto
impugnato, erroneamente, dichiarato improponibile la domanda
di equa riparazione anche per la durata del processo presupposto anteriore al 25 giugno 2008;

rinviata, anche per le spese del giudizio di cessazione, alla
Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cessazione, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 5 novembre
2013.

che, cessato il decreto impugnato, la causa deve essere

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