Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26446 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore C.A., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 38, presso lo studio

dell’Avv. Sulas Gavina Maria, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

-VIDEO 1 S.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore Dott. G.M.;

– AN.RAMA S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore Dott. G.R.;

– intimati –

e contro

M.N.;

– ENPALS – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA LAVORATORI

DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Intimati e sul ricorso proposto da:

VIDEO 1 S.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore Dott. G.M., elettivamente domiciliata in Roma,

Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell’Avv. Vallebona

Antonio, che la rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale –

E DA:

AN.RAMA S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore Dott. G.R., elettivamente domiciliata in

Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell’Avv. Antonio

Vallebona, che la rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI

“GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore C.A., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 38, presso lo studio

dell’Avv. Gavina Maria Sulas, che la rappresenta e difende per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

– M.N., -ENPALS-ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza non definitiva n. 7006/08 della

Corte di Appello di Roma del 9.10.2008/24.04.2009 nella causa

iscritta al n. 6412 R.G. dell’anno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.11.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Gavina Maria Sulas per l’INPGI e l’Avv. Antonio

Vallebona per le società VIDEO 1 ed AN.RA.MA;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. VIOLA Alfredo

Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8079 del 2005 rigettava le opposizioni a decreti ingiuntivi emessi a favore dell’INPGI per contributi previdenziali omessi e sanzioni riguardanti la posizione di M.N., condannava l’ENPALS a restituire ala VIDEO 1 S.r.l e alla AN.RAMA S.p.A. i contributi anzidetto Con la stessa sentenza venivano condannate in solido queste due ultime società a pagare a favore della M. la somma si Euro 15832,88 per differenze retributive; veniva anche dichiarata l’illegittimità o del licenziamento intimato alla M. in data 15.03.2001, con condanna della VIDEO 1 a reintegrarla nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

2. Tale decisione, appellata con gravame principale da parte della VIDEO 1 e della AN.RAMA e con gravame incidentale della M., è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva n. 7006 del 2008, che ha revocato i decreti ingiuntivi opposti e ha dichiarato il diritto dell’INPGI al trasferimento da parte e a carico dell’ENPALS, a proprio favore, dei contributi versati all’ENPALS a suo tempo dalle società appellanti, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla delibazione dell’appello incidentale della M..

La Corte in particolare ha affermato il diritto dell’INPGI a ricevere dall’ENPALS i contributi previdenziali a suo tempo versati dalle società opponenti con riguardo alla posizione della lavoratrice M.N., con la puntualizzazione che, ricorrendo i presupposti dell’art. 1189 cod. civ. in relazione a pagamento effettuato in buona fede a creditore apparente, fosse venuta meno l’obbligo di pagare le sanzioni civili.

3. L’INPGI ricorre per cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La VIDEO 1 e la AN.RAMA resistono con controricorso.

contenente ricorso incidentale condizionato, contrastato dall’INPGI con proprio controricorso.

Non si sono costituiti l’ENPALS e la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Nella memoria ex art. 378 l’INPGI eccepisce inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale per omesso rilascio della procura da parte del Presidente della Video 1 Dott. G.M..

L’eccezione è infondata, in quanto la procura in questione risulta rilasciata proprio dal Dott. G.M. nella sua anzidetta qualità ed è apposta a margine di pag. 3 dello stesso controricorso – ricorso incidentale.

3. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente INPGI lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di appello attribuito di ufficio il trasferimento dei contributi versati ad un istituto previdenziale diverso da quello legittimato a riceverli senza riconoscere le somme aggiuntive pur in mancanza di una esplicita domanda in tal senso formulata dai datori di lavoro o dall’istituto percettore dei contributi, essendosi limitati fin dal giudizio di primo grado a richiedere, in caso di accoglimento della domanda dell’Istituto legittimato a ricevere i contributi (INPGI), la restituzione diretta ai datori di lavoro dei contributi ricevuti dall’ENPALS, oltre interessi. In tal senso è formulato a pag. 15 il relativo quesito di diritto.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza è incorsa nella violazione dell’art. 436 e dell’art. 343 c.p.c., per non avere tenuto conto che l’ENPALS nella comparsa di costituzione e di risposta in appello aveva modificato la domanda nel senso di non essere tenuto al pagamento delle sanzioni e somme aggiuntive L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 20. Il relativo quesito di diritto è formulato a pag. 17 del ricorso. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ribadendo quanto rilevato nel precedente motivo e puntualizzando che la Corte territoriale ha finito per esaminare una domanda nuova proposta in appello dall’ente percipiente (ENPALS) con riferimento all’esonero dal pagamento delle sanzioni e somme aggiuntive nei confronti dell’Istituto legittimato a riceverli (INPGI). Tale motivo è supportato da quesito di diritto di cui a pag. 18 del ricorso.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi.

L’INPGI, pur non avendo ricevuto direttamente i contributi a suo tempo versati dalle società Video 1 ed AN.RAMA, si (3 è visto riconoscere dai giudici di merito il diritto al trasferimento degli stessi da parte e a carico dell’ENPALS. In tale situazione non si riscontra un interesse del ricorrente istituto, proprio in relazione all’anzidetta pronuncia di attribuzione a suo favore dei contributi. D’altro canto le medesime società nel giudizio di merito hanno sostenuto che , qualora i contributi non spettassero all’ENPALS per la denegata natura giornalistica del rapporto in questione, avrebbero dovuto essere trasferiti da ENPALS all’INPGI. Il che poi, come già detto, si è verificato.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione circa i presupposti della buona fede ex art. 1189 cod. civ. nell’effettuazione di pagamento da parte delle società datrici di lavoro della M. all’ENPALS. Con il quinto motivo la ricorrente ribadisce i precedenti rilievi in ordine alla violazione dell’art. 1189 cod. civ., con l’aggiunta della violazione dell’art. 2697 cod. civ. circa l’onere della prova della buona fede a carico delle datrici di lavoro.

Anche questi motivi, strettamente connessi tra loro, sono infondati.

– Invero le esposte doglianze sono rivolte contro un accertamento di fatto del giudice di merito in ordine alla sussistenza della buona fede ex art. 1189 cod. civ. in capo alle società debitrici in relazione a versamento di contributi ad ente previdenziale diverso in base ad errore determinato dalla complessa situazione venutasi a creare. Tale accertamento, sorretto da congrua e coerente motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

5. Il rigetto del ricorso principale fa ritenere assorbito quello incidentale condizionato proposto dalle società VIDEO 1 ed AN.RAMA, con cui è stata contestata la sentenza impugnata con riferimento all’inapplicabilità della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20, all’INPGI. 6 In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dei controricorrenti VIDEO 1 ed AN.RAMA come da dispositivo.

Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione nei confronti di M.N. e dell’ENPALS, che non si sono costituiti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese nei confronti della VIDEO 1 e AN.RAMA, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti di M.N. e dell’ENPALS. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA