Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26444 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 29/09/2021), n.26444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22546/2018 proposto da:

P.L., PE.SE., D.S.G., R.S.,

N.F., D.G.F., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi clan avvocato RAFFAELE FERRARA;

– ricorrenti –

contro

CLINIC CENTER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. JACHINO, 10,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SBARDELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIO GIACOMARDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2398/2D18 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/05/2018 R.G.N. 3924/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

Roberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza resa pubblica in data 8/5/2018, confermava la pronuncia del giudice di prime cure che aveva respinto la domanda proposta da P.L., D.G.F., R.S., Pe.Se., N.F. e D.S.G. nei confronti della s.p.a. Clinic Center, volta a conseguirne la condanna al pagamento della cd. indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto collettivo Case di Cura Private, per il periodo 1/1/2006-31/8/2010.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale ripercorreva l’iter motivazionale seguito dal giudice di prima istanza, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la natura del Protocollo di Intesa del 23/1/1993, posta da ricorrenti a fondamento del diritto azionato, era meramente programmatica e come tale inidonea ad attribuire a taluno, posizioni di diritto soggettivo piene.

Osservava, quindi, che le parti collettive, scaduto il c.c.n.l. per le Case di Cura Privata il 31/12/2005, era stato sostituito dall’Accordo nazionale 15/9/2010 con il quale le parti sociali, preso atto della crisi economica in cui versava il settore della sanità privata, avevano demandato a livello regionale la regolamentazione della eventuale una tantum per l’arco temporale 2006-2010, durante il quale non era stato rinnovato il c.c.n.l. nella sua parte economica, in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi.

Nell’ambito di tale più ampio contesto di contrattazione collettiva, erano intervenuti alcuni incontri a livello regionale; in tale prospettiva il giudice del gravame rimarcava che l’avere le parti sociali, in sede di trattativa nazionale, rimesso al livello regionale la negoziazione per il riconoscimento della una tantum, in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi, lasciava intendere che l’erogazione dell’emolumento fosse del tutto eventuale e che sarebbe avvenuta solo a seguito della negoziazione a livello regionale.

In tutta la serie di incontri susseguitisi dal 2010 al 2015, ivi compreso, dunque, quello tenutosi in data 31/1/2013 presso la sede della Regione Campania, ed invocato dai ricorrenti a fondamento del diritto azionato, “non era stato raggiunto alcun accordo in ordine alla regolazione della indennità una tantum”.

La circostanza del riconoscimento, in via del tutto generica, priva di alcuno specifico riferimento al caso concreto, della natura inderogabile dell’indennità in questione da parte dell’AIOP, non poteva ritenersi rilevante ai fini del decidere, non essendo stata tale premessa trasfusa in un vero e proprio incontro della volontà delle parti.

Ne’ poteva ipotizzarsi alcuna violazione del principio di rango costituzionale posto a salvaguardia del diritto dei lavoratori ad una giusta retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, giacché la particolare garanzia apprestata dall’art. 36 Cost., non si riferiva ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale.

Avverso tale decisione interpongono ricorso per cassazione i lavoratori soccombenti sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Sono state depositate da entrambe le parti memorie illustrative.

Non sussistendo i presupposti per la trattazione della causa in sede camerale, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. in L. n. 176 del 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., art. 1226 c.c., artt. 1362 c.c. e segg., art. 1355 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito in tema di ermeneutica del verbale di incontro del 31/1/2013; si osserva che un corretto utilizzo dei criteri codicistici che presiedono all’esercizio di tale attività, avrebbe dovuto “confortare univocamente l’unica lettura possibile del verbale considerato, e cioè che l’AIOP ha riconosciuto l’inderogabilità della corresponsione dell’UNA TANTUM ai lavoratori”.

Si ribadisce che l’AIOP Regionale Campania, con delega piena, ha definito la corresponsione della una tantum un diritto inderogabile dei lavoratori, impegnandosi ad assumere il relativo obbligo;

nella descritta prospettiva l’esegesi offerta dal Collegio territoriale arrecava un evidente vulnus ai canoni consacrati dalle disposizioni codicistiche che presiedono al procedimento di ermeneutica contrattuale.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che l’adeguatezza del trattamento rispetto ai canoni di sufficienza e proporzionalità scanditi dall’art. 36 Cost., deve essere valutata con riferimento al complesso della retribuzione, non isolando dallo stesso singole sua componenti. Si osserva che il principio di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione non può essere invocato per escludere l’obbligo di parte datoriale, di corresponsione dell’adeguamento salariale, giacché è il medesimo verbale del 31/1/2013 a riconoscere il carattere inderogabile e, quindi, necessario ed insopprimibile della retribuzione, quindi necessario ed essenziale per il mantenimento della proporzionalità

e sufficienza del trattamento retributivo ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c..

3. I motivi di ricorso, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi per le ragioni di seguito esposte.

Preme rilevare innanzitutto che sussiste una causa di improcedibilità del ricorso in relazione alla dedotta violazione delle disposizioni relative all’Accordo Nazionale del 15/9/2010, avendo parte ricorrente omesso di produrre il testo integrale del relativo contratto, onde consentire a questa Corte di vagliare la fondatezza delle relative censure.

Questa Corte ha già avuto modo di statuire (ex plurimis, vedi Cass. 4/3/2015 n. 4353, 18/9/2017n. 21554, Cass. 4/3/2019 n. 6255), che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorsi) si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa.

Questa linea interpretativa, è del resto coerente col dictum delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove si denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (vedi Cass. S.U. 23/9/2010 n. 20075).

4. Al di là di tali pur assorbenti considerazioni, opina il Collegio che nei propri esiti applicativi, le critiche formulate da parte ricorrente non siano meritevoli di condivisione.

Per un ordinato iter argomentativo è bene rammentare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, la norma dell’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 costituisce la fonte di orientamento sul punto per i contratti di settore trattandosi di un Accordo interconfederale (Cass. n. 8803 del 15 aprile 2014, n. 9066 del 18 aprile 2014, n. 9188 e n. 9189 del 23 aprile 2014, n. 9581 del 5 maggio 2014, n. 11236 del 21 maggio 2014 e n. 14356 del 25 giugno 2014), che – come sostenuto dalla prevalente dottrina la quale lo esclude dal novero degli atti normativi – ha natura meramente programmatica o di indirizzo, ed è inidonea, di per sé, a conferire posizioni di diritto soggettivo piene; esso può essere fonte di un diritto a percepire l’indennità di vacanza contrattuale, solo se recepito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Non può poi trascurarsi di considerare che le parti collettive nell’accordo di rinnovo di cui all’Accordo Nazionale 15/9/2010 – disciplinante il settore della sanità privata ed applicabile alla fattispecie qui scrutinata – dando atto della scadenza del precedente contratto collettivo in data 31/12/2005 e sulla premessa che il comparto versava in situazione di crisi economico-finanziaria molto differenziata da regione a regione, hanno demandato a tale livello locale la negoziazione per “l’eventuale una tantum” relativa all’arco temporale 2006/2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi.

Quale corollario della differenziata condizione di crisi nella quale si dà atto che versino le diverse realtà regionali, le parti sociali hanno dunque contemplato la possibilità di negoziare a livello decentrato la corresponsione della eventuale indennità una tantum relativa al periodo successivo alla scadenza del precedente contratto, posto che l’attribuzione generalizzata di un emolumento a titolo di indennizzo per il ritardo nella quantificazione delle somme corrispondenti al parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita, con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo, si sarebbe posta in evidente contrasto con le premesse dell’accordo.

Venendo, quindi, all’esame della dinamica delle relazioni sociali sviluppatasi a livello decentrato, giova precisare che il tradizionale sindacato di legittimità può dispiegarsi sulla interpretazione dei relativi atti, riguardo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo antecedente alla novella del 2012) ovvero con la denunzia di violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg., ai sensi della disposizione citata: sindacato, questo sollecitato sotto tale ultimo profilo, prospettandosi l’inadeguatezza della motivazione della Corte territoriale in relazione alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione medesima.

Al riguardo deve considerarsi che, come è stato anche di recente chiarito (cfr. Cass. 26/7/2019 n. 20294, 28/06/2017n. 16181, Cass. 2/07/2020 n. 13595) nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto in quanto il richiamo contenuto nell’art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell’accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti. In tal caso assume valore rilevante il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, se del caso, anche del comportamento successivo delle parti.

L’assunzione di siffatta metodologia nella esplicazione del processo esegetico si impone ancor più nella materia sindacale, stante la natura complessa e particolare dell'”iter” formativo della contrattazione, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa (con ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private, quali preamboli, premesse, note a verbale, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune (cfr. Cass. 21/5/2009 n. 11834).

Il giudice di seconda istanza ha mostrato di conoscere e condividere i summenzionati principi e, pur muovendo nella propria indagine ermeneutica, dal dato letterale contenuto nelle premesse dell’incontro 31/1/2013 concernente la definizione resa dall’AIOP, con riferimento alla erogazione dell’emolumento “una tantum”, quale diritto inderogabile dei lavoratori, non si è arrestata a tale pur ineludibile momento dell’iter interpretativo, estrapolandolo dal contesto dell’articolato verbale, ma, in coerenza con i principi cardine che governano il procedimento ermeneutico in subiecta materia, ha riposto proprio nella connessione fra le articolate clausole negoziali lo strumento elettivo per la individuazione della volontà delle parti sociali nella complessa materia delle relazioni sindacali.

Dopo aver osservato che il riconoscimento in forma del tutto generica della indennità una tantum quale diritto inderogabile dei lavoratori – in assenza di alcun riferimento al caso concreto, della natura inderogabile dell’emolumento considerato da parte dell’AIOP – era assimilabile ad una sorta di concessione dell’organizzazione datoriale alle OO.SS. a fronte della impossibilità allo stato, di procedere alla erogazione della indennità predetta, la Corte territoriale ha congruamente desunto dalla portata complessiva del verbale di incontro 31/1/2013 ed anche dal comportamento successivo delle parti (vedi verbali di incontro del gennaio 2015 conclusi con esito pari a quello precedente) che le stesse, in ragione della obiettivata impossibilità di quantificare l’ammontare della indennità una tantum riconducibile alla conclamata crisi economico-finanziaria in cui versava il settore, non avevano raggiunto alcun accordo in ordine alla regolazione dell’istituto.

Il giudice di seconda istanza non ha vulnerato, dunque, i canoni,che governano l’attività ermeneutica che presiede agli atti della contrattazione sindacale, mostrando, con condivisibile approccio, di ritenere che la suenunciata manifestazione della volontà negoziale neanche poteva realizzare una lesione dei principi sanciti dalla norma fondamentale in tema di retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato.

E’ bene rammentare che la disciplina degli aspetti economici e normativi propri del rapporto di lavoro è demandata alla contrattazione collettiva e che, per costante insegnamento di questa Corte, nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite.

In tale prospettiva, si è quindi sostenuto che, ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l’eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all’art. 36 Cost., “esterno” rispetto al contratto (vedi Cass. 28/10/2008 n. 25889, Cass. 4/7/2018 n. 17421); la violazione del paradigma normativo di riferimento della Carta fondamentale postula, dunque, lo scrutinio di tutte le voci che compongono il trattamento retributivo complessivo riconosciuto dal c.c.n.l. di settore, alla luce del canone della onnicomprensività, in un’ottica che non risulta rispettata da parte ricorrente nell’argomentare sulle doglianze formulate.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Le spese del giudizio, in ragione della novità delle questioni trattate, possono compensarsi fra le parti.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

 

 

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