Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26444 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26444 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
ZUGARINI Stefano, TODINI Osvaldo, TEMPESTA Francesco, CASSETTA
Lanfranco, RELLINI Lamberto, CAVIGLIONI Marcano, MANCINE=
Alvaro, UMBRICO Raniero, MARCHESINI Flavio, MARCHESINI Enrico,
PAMBIANCO Mario, PASQUINI Paolo, POMPADURA Sandro, TRUFFINI
Alberto, CONSALVI Giacomo, FERRANTI Rolando, CICIONI Massimo,
BAIOCCO Bruno, PURGATORIO Claudio, DI GIACOMANTONIO Ezio, MARCHETTI Giuseppe, CECCOBELLI Enzo, ZUCCHETTINI Amedeo, GIGLIONI
Gino, SILVI Costantino, ROSSI Gianluca, SUBICINI Stefano, MORETTI Gino, BENDONI Giuseppe, MARINACCI Ivano, ZUCCONI Dino,
FALINI Massimo, PRIMIERA Alvaro, SEGAZZI Alessandro, LANZANO’
Gaetano Maria, DONATI Silvano, IACONI Antonio, RUMORI Giampiero, MANGANO Rossano, BISCOTTI Alessandro, CIANI Vanni, ROSATI

c o2,58 /13

Data pubblicazione: 26/11/2013

Ivo, VESCOVO Raniero, RELLINI Sandrino, BASTIANI Gianfranco,
CAPRINI Giancarlo, MATERNI Renzo, FULVI Adriano, PESCI Francesco, GIOMMETTI Rolando, PETTINARI Luciano, TINI Mario, MECARELLI Rita, BELLI Pamela, BELLI Laura, CARDINALI Leo, MARCHINI

COLANI Nunziella, SPORTELLINI Vito, LOLLAIO Angelo, FAGIOLI
Alessandro, ROSI Vincenzo, MORTARO Giampiero, TENERINI Giancarlo, BRUSTENGA Mario, BAIOCCO Pasquale, BECCHETTI Luciano,
CANAPACCI Maria Grazia, MOSCATELLO Luciano, BAIOCCO Giampiero,
LAURETI Oliviero, CACIOTTO Antonio, BACCAILLE Venanzino, RICCI
Osvaldo, BAIOCCO Vincenzo, BRIZI Alessandro, ROTOLONI Claudio,
MASTRINI Lorenzo, CECCOBELLI Renato, FERRANTI Giovanni, TOMASSONI Chiara, TOMASSONI Nicola, RIPICCINI Gianfranco, BISCARINI
Maria Grazia, CINTI Pasquale, SALANI Spartaco, TINARELLI Renzo, ALBREGHS Monica Augusta, FAGIOLI Giuliano, GIANNONI Stella, SAGRAZZINI Sandro, GIANNONI Colombo, GIORGINI Vincenzo,
NARDONI Giancarlo, BROZZETTI Ivo, ZUCCONI Giancarlo, SPACCINI
Alberto, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale
in calce al ricorso, dall’Avv. Marta Bocci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giorgia Falzone in Roma, viale Pasteur, n. 49;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura genera-

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Nadia, FIORINI Luciano, MARINELLI Antonio, SUBICINI Aldo, ER-

le dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Firenze

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udita l’Avv. Marta Bocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Firenze, con decreto in
data 24 novembre 2011, ha rigettato il ricorso per equa riparazione proposto, ai sensi della

legge 24 marzo 2001, n. 89,

da Giuseppe Marchetti ed altri per l’eccessiva durata di una
procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Perugia dal 23 febbraio 1994 al 18 gennaio 2011, nella quale essi,
in quanto lavoratori dipendenti della fallita s.r.l. Emu Arredi, erano stati ammessi al passivo come creditori privilegia-

t i;
che la Corte territoriale – premesso che grava sui creditori che assumono un danno come conseguenza dei tempi lunghi
della procedura fallimentare l’onere di una specifica allegazione e dimostrazione (nella specie mancata) delle condotte

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in data 24 novembre 2011.

che sarebbero riferibili ad inerzie o disattenzioni degli organi della procedura, oppure ad oggettive inadeguatezze delle
strutture giudiziarie, e non alle condizioni patrimoniali del
debitore, ovvero alle condizioni di mercato della liquidazio-

riparazione a norma della legge n. 89 del 2001 – ha rilevato
che la sofferenza per il mancato tempestivo pagamento non è
nella specie ricollegabile ai tempi della liquidazione, bensì
all’effetto della sopravvenuta incapacità del debitore a far
fronte ai suoi impegni, e che in questo contesto, di inadempimento generalizzato, i creditori non possono dedurre una sofferenza legata ai tempi della liquidazione, resa necessariamente laboriosa dal meccanismo concorsuale e dall’esigenza di
tentare di recuperare quanto possibile all’attivo patrimoniale;
che per la cassazione del decreto della Corte di Firenze i
ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con
atto notificato il 28 maggio 2012, sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di

una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 6, par. 1, e 41 della CEDU,
e dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, censurando che la

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ne, che siano suscettibili di creare il presupposto per l’equa

Corte d’appello abbia rigettato la domanda senza tenere conto
che la durata di una procedura fallimentare non può eccedere i
sette anni, anche tenendo conto dei procedimenti incidentali
nascenti dal fallimento, ed abbia giustificato il ritardo in

mentari, di azioni giudiziarie verso terzi finalizzate al recupero dell’attivo fallimentare;
che il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 6, par. 1, della CEDU, e 2 della legge n. 89
del 2001, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla mancata
indicazione e specificazione degli elementi in virtù dei quali
è stata ritenuta la ragionevolezza della lungaggine processuale di oltre diciassette anni;
che con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 6, par. 1, della CEDU, 2 e 3, comma 5, della legge
n. 89 del 2001, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione con riferimento all’asserito difetto di prova o
allegazione circa l’imputabilità agli organi fallimentari di
condotte omissive, incapaci o negligenti in relazione causale
con il ritardo oggetto di doglianza) si deduce che non può addossarsi alla parte altro onere che quello di allegare e provare una durata irragionevole del processo, fatti salvi gli
accertamenti che, su istanza dell’amministrazione convenuta,

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ragione dell’espletamento, su iniziativa degli organi falli-

indirizzino la causa ad esito diverso; e poiché nella specie i
ricorrenti avevano chiesto l’acquisizione del fascicolo
d’ufficio relativamente al processo presupposto ai fini di una
concreta ed effettiva valutazione delle ragioni relative alle

te trattenere direttamente la causa in decisione rigettando la
causa per mancanza di prova;
che con il quarto motivo ci si duole, sotto il profilo del
vizio di motivazione e di violazione di legge, che la Corte
abbia escluso la configurabilità di qualsiasi danno non patrimoniale in capo ai creditori in considerazione della peculiarità della procedura fallimentare rispetto a quella propria
del giudizio ordinario;
che i motivi – da esaminare congiuntamente, stante la
stretta connessione – sono fondati;
che il decreto impugnato – nel negare l’indennizzo a titolo danno non patrimoniale in favore dei creditori, lavoratori
dipendenti, ammessi al passivo fallimentare pur essendo la
procedura concorsuale durata dinanzi al Tribunale di Perugia
circa diciassette anni – si è discostato dai seguenti principi:
– quello secondo cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo,
a norma dell’art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del
2001, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo

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palesi lungaggini processuali, la Corte non poteva direttamen-

standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media
complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, la particolare

tecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure
concorsuali interdipendenti – non può superare la durata
complessiva di sette anni (Caso., Sez. VI-1, 28 maggio
2002, n. 8468);
– quello secondo cui il danno non patrimoniale è conseguenza
normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo,
di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di
un danno non patrimoniale in re ipsa

ossia di un danno

automaticamente e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione -, il giudice, una
volta accertata e determinata l’entità della violazione
relativa alla durata ragionevole del processo secondo le
norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere
sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non
ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le
quali facciano positivamente escludere che tale danno sia

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natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (par-

stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. VI-1, 23 novembre 2011, n. 24696);
– quello secondo cui la parte ha un onere di allegazione e
di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel

definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato,
mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui
agli artt. 737 e s. cod. proc. civ., prescelto dal legislatore) spetta al giudice – sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto – verificare, in concreto e con riguardo alla singola fattispecie, se vi sia stata violazione del termine
ragionevole di durata, tenuto anche conto che nel modello
processuale della legge n. 89 del 2001 sussiste un potere
d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare
la domanda per eventuali carenze probatorie superabili
con l’esercizio di tale potere (Cass., Sez. VI-1, 26 luglio 2011, n. 16367);
che il decreto impugnato è cassato;
che la causa – essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto – va rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di
Firenze;
che il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione.

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processo, la data iniziale di questo, la data della sua

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e
rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della
Corte d’appello di Firenze.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre
2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

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