Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26444 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1277/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/10/2006 r.g.n. 1077/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PIERLUIGI GIAMMARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta da B. A. diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al suo contratto di lavoro dalla società Poste Italiane in data 17 maggio 2002 (per “far fronte agli incrementi di attività o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo, connesse alla gestione degli adempimenti ICI che non possono essere soddisfatte con il normale organico”), e conseguentemente l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, con condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 20 agosto 2002 sino alla riassunzione in servizio.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 4 ottobre 2006, respingeva il gravame proposto dalla società Poste, ritenendo in contrasto con la Costituzione e l’ordinamento comunitario Europeo l’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 fornita dall’appellante, secondo cui sarebbe stata introdotta nell’ordinamento una liberalizzazione delle assunzioni a tempo determinato. Riteneva che la clausola di assunzione fosse sufficientemente specifica ed in linea col principio di causalità di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e tuttavia le relative circostanze fossero rimaste sfornite di qualsivoglia prova.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.

Il B. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per essere stato notificato il 4 ottobre 2007 “al Sig. B. A. e per lui al difensore costituito Avv. Claudio Lalli” sia presso la Cancelleria della corte d’appello di Firenze, sia presso il suo studio in Carrara alla Via Roma 9.

Risulta dalla sentenza impugnata che il costituito appellato B. era tuttavia rappresentato e difeso dall’Avv. D. Moradei, domiciliata in V. Fiesoli 89/F, Campi Bisenzio.

La notifica risulta pertanto effettuata presso luoghi e difensore del tutto estranei all’effettivo destinatario della notifica, e pertanto inesistente e non solo nulla, con la conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione (Cass. 12 maggio 2011 n. 10464), posto che nel caso in cui la parte abbia eletto domicilio, la legge prevede solo la notifica nel luogo indicato ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale (Cass. 25 febbraio 2009 n. 4536). La mancata costituzione del B. esime la Corte da pronunce sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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