Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26443 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26443
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3130-2019 proposto da:
O.R., RICORSO NON DEPOSITATO al 30/01/2019;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 136/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 24/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa SPENA
FRANCESCA.
Fatto
RILEVATO
che il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo MIUR) ha depositato atto di controricorso avverso il ricorso notificato da O.R. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 136/2018, che, confermando la pronuncia del Tribunale di Novara, aveva respinto la domanda proposta dalla O. per la dichiarazione di illegittimità dei plurimi contratti di lavoro a termine, per un periodo complessivo pari a trentasei mesi, stipulati con il MIUR per lo svolgimento della attività di collaboratrice scolastica;
che il ricorso non risulta depositato presso questa Corte, come da certificazione di Cancelleria del 30 gennaio 2019;
che la proposta del relatore è stata comunicata al MIUR – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che al rilievo del mancato deposito del ricorso consegue la sua improcedibilità, a mente dell’art. 369 c.p.c.;
che la parte ricorrente è tenuta alla refusione delle spese in favore del MIUR controricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la improcedibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019