Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26442 del 20/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 20/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 20/11/2020), n.26442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18576-2014 proposto da:
L.T., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato
FRANCESCO TOMASSONI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 534/2014 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,
depositata il 13/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
Fatto
RITENUTO
che:
L.T., in qualità di legale rappresentante della società “La Fenice snc di L.T. & C” propone ricorso per cassazione della sentenza n. 534/2/14 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che aveva rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, in controversia riguardante l’impugnazione di alcune cartella di pagamento di cui denunciava la nullità, inter alla, per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione degli importi azionati. L’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. La ricorrente con istanza del 4.5.2017 ha proposto rinuncia al ricorso, presentando dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
La contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c., riferendo che di avere aderito alla definizione agevolata D.L. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e di avere provveduto al pagamento della somma di Euro 31.248,47 come richiesto da Equitalia servizi di riscossione S.p.A..
La ricorrente, inoltre, con memoria depositata il 20.2.2020, ha esibito copia delle ricevute di pagamento, concludendo con la richiesta di estinzione del processo.
In ragione di siffatti rilievi e della rinuncia al ricorso proposta dalla contribuente, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
Con riferimento alle spese processuali, tenuto conto della definizione agevolata della controversia proposta ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016) e del fatto che il contribuente ha rinunciato al ricorso nel presente procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, “poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia deve essere disposta la compensazione delle spese di lite” (Cass. n. 28311 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020