Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26442 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 09/12/2011), n.26442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA’

DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.V.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 820/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/10/2008 R.G.N. 88/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega GIUSEPPE CONSOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 820/08, del 10 ottobre 2008, rigettava l’appello proposto da Rete ferroviaria italiana, già F.S. spa, nei confronti di D.V.P., avverso la sentenza n. 121/05 emessa dal Tribunale di Messina.

1.1. Il Tribunale, nel pronunciare sul ricorso proposto dal D. V., rigettava la domanda principale diretta al riconoscimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e dichiarava il diritto del D.V. ad accedere, in ragione del diritto di precedenza di cui al punto 2.3. dell’Accordo 7 luglio 1995, alla selezione per l’assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro nel profilo di operatore di circolazione.

2. Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorre Rete ferroviaria italiana spa (già Ferrovie dello Stato – Società di trasporti e servizi p.a.), prospettando un motivo di impugnazione.

3. Il D.V. non ha svolto difese.

4. Rete ferroviaria ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione, assistito dal previsto quesito, la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge assumendo che la Corte territoriale avrebbe fatto, anche sotto il profilo motivazionale, erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 2, nonchè dell’accordo sindacale 7 luglio 1995, punto 2.3 (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5).

La Corte d’Appello, nel fare propria la motivazione della sentenza del Tribunale, poneva a fondamento della propria decisione le richiamate fonti, ma dalle stesse ad avviso della ricorrente, non discenderebbe, con riguardo alla fattispecie in esame, alcun diritto di precedenza.

Ed infatti, la precedenza di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23, spetta solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere un dipendente in posti ascrivibili alla medesima qualifica precedentemente da lui rivestita e non nel caso in cui si proceda alla stipulazione di un contratto di formazione e lavoro. A sua volta l’Accordo interconfederale impone le seguenti condizioni: l’aver ricoperto lo stesso profilo per il quale si chiede l’assunzione, l’essere in presenza di richiesta numerica, l’aver manifestato la volontà di esercitare la precedenza entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il contratto di formazione e lavoro in questione, dunque, escludeva di per sè il diritto di precedenza, in ragione del proprio iter procedimentale.

2. Il motivo non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Come questa Corte ha più volte affermato, l’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei criteri di ermeneutica contrattuale, fra i quali fondamentale e prioritario è quello letterale, che è suscettibile di integrazione mediante gli altri criteri interpretativi, i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro od equivoco significato (Cass., Sezione lavoro, sentenza n. 4003 del 2007, Cass., S.U., 15 luglio 1988 n. 4635).

Orbene, il giudice d’appello sulla base di una corretta interpretazione del punto 2.3. dell’accordo sindacale del 7 luglio 1995, ha ritenuto sussistente il diritto di precedenza del D. V..

Come da atto la stessa ricorrente, il punto 2.3. dell’accordo sindacale del 7 luglio 1995 prevede che i lavoratori che abbinano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato per almeno quattro mesi, avranno diritto di precedenza, a parità di posizione nella procedura di assunzione con contratto di formazione e lavoro, presso una delle unità produttive del gruppo FS nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale.

Correttamente e con motivazione congrua, dunque, la Corte d’Appello ha ravvisato nel non aver previsto nel bando di selezione tale diritto di precedenza, e nel non aver fatto esprimere la volontà di esercitare il diritto stesso, un illegittimo comportamento datoriale.

Priva di pregio e, peraltro, prospettata senza dedurre alcuna violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, è l’argomentazione della ricorrente che, da un lato, distingue tra fase pre-selettiva e redazione della graduatoria finale, momento nel quale, a suo avviso, poteva accertarsi l’esistenza di un diritto di precedenza; dall’altro afferma la mancanza delle ulteriori condizioni per dar corso al diritto di precedenza.

Ed infatti, proprio la specificità del contratto di formazione e lavoro, quale contratto con causa mista, che prevede, a fronte della prestazione di lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di fornire una retribuzione ed un addestramento in funzione della successiva immissione nel mondo del lavoro (Cass., sentenza n. 12321 del 2008), esclude un frazionamento della complessiva procedura ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza in questione.

Con motivazione congrua, logica ed esente da vizi, che pertanto si sottrae a censura, la Corte d’Appello ha, infine, dedotto, in ragione della prova in atti, che l’assunzione veniva fatta per carenza di organico proprio nelle mansioni di manovratore, mansioni che, di fatto, il D.V., già in possesso della prescritta abilitazione, aveva svolto, e che non presentavano una differenza sostanziale con quelle di “operatore della circolazione”, di cui al bando di reclutamento.

3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva del D. V..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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