Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26441 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26441 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MEDURI Paola (MDR PLA 28T49 G422S), rappresentata e difesa,
per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati
Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo, presso lo studio dei
quali in Roma, via Ludovisi

n.

36, è elettivamente

domiciliata;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

_2_Gcf 9)

2

Data pubblicazione: 26/11/2013

- resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 14 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Domenico Polimeni;
sentito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 9 gennaio

2012 presso la Corte d’appello di Catanzaro, Meduri Paola
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al
Tribunale di Reggio Calabria il 25 novembre 2003 e
conclusosi in appello con sentenza depositata il 18 gennaio
2011;
che l’adita Corte d’appello, con decreto depositato il
14 luglio 2012, accertava una durata irragionevole di circa
due anni e liquidava in favore della ricorrente un
indennizzo di euro 1.500,00, in base al criterio di 750,00
euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 euro per
ciascuno degli anni successivi;

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

che la Corte d’appello condannava altresì il Ministero
al pagamento di metà delle spese processuali, liquidate per
l’intero in euro 22,46 per esborsi, euro 150,00 per diritti
ed euro 350,00 per onorario, oltre accessori di legge e

che per la cassazione di questo decreto Meduri Paola
ha proposto ricorsi affidato a tre motivi, illustrati da
memoria;
che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione alla discussione.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce
violazione dei minimi tariffari, sostenendo che per una
causa di valore di euro 1.500,00, gli onorari non avrebbero
potuto essere inferiori a euro 500,00 e i diritti a euro
571,00;
che con il secondo motivo di ricorso si deduce la
violazione degli articoli 91, comma 1 e 92, comma secondo,
cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello disposto la
compensazione per metà delle spese processuali, violando il
principio della soccombenza e l’art. 92, nella versione
ratione temporis

applicabile alla controversia, che

3

spese generali, dichiarando compensata la restante metà;

consentiva la compensazione delle spese solo in presenza di
giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione;
con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione
degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 2 della legge n. 89 del

dell’uomo, rilevando che la compensazione delle spese
renderebbe meno effettiva la tutela apprestata alla parte
che agisce in equa riparazione;
che il primo motivo è fondato, atteso che, per quanto
attiene alla determinazione delle spese legali, questa
Corte, allorquando decide nel merito ai sensi dell’art. 384
cod. pro. civ. le controversie di cui alla

legge n. 89 del

2001, è solita liquidare, con riferimento a controversie il
cui valore sia compreso, in relazione al

decisum,

tra euro

600,00 ed euro 1.600,00 – come nella specie – un importo di
euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 445,00 per
diritti ed euro 280,00 per onorari;
che, dunque, la Corte d’appello di Catanzaro,
liquidando la somma di euro 150,00 per diritti e di euro
350,00 per onorari, ha complessivamente violato i minimi
tariffari sulla base dei quali è stato elaborato il
conteggio delle somme dovute;
che il secondo e il terzo motivo, che per ragioni di
connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono
fondati;

2001 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti

che invero la Corte d’appello ha disposto la
compensazione delle spese senza addurre alcuna motivazione,
in contrasto con l’art. 92, secondo coma, cod. proc. civ.,
in base al quale la compensazione delle spese può essere

esplicitamente indicate nella motivazione;
che, dunque, accolto il ricorso, il decreto impugnato
deve essere cassato in relazione alle censure accolte;
che tuttavia, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi ad elidere la compensazione parziale;
che quindi il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle
spese del giudizio di merito, liquidate in euro 775,00, di
cui euro 50,00 per esborsi, euro 445,00 per diritti ed euro
280,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge, ferma la disposta distrazione in favore
dei difensori della ricorrente;
che quanto alle spese del giudizio di legittimità, le
stesse, seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della
ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto
impugnato in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel

disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni,

merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento,
in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di
merito, liquidate in di euro 775,00, di cui euro 50,00 per
esborsi, euro 445,00 per diritti ed euro 280,00 per

legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in complessivi euro 506,25 per compensi, oltre ad
euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge. Dispone
la distrazione delle spese in favore dei difensori della
ricorrente, Avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.

onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di

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