Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26441 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 19/07/2016, dep.20/12/2016),  n. 26441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12990/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

BARRELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA OPPO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ARBOREA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 4, presso lo studio

dell’avvocato PIERGIORGIO MICALIZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNA MARIA URRU, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 656/2014 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata

il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Rossella Oppo difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento;

udito l’Avvocato Anna Gennaro per delega dell’Avvocato Giovanna Maria

Urru difensore del resistente, che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che P.S. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Oristano, depositata il 27 novembre 2014 e notificata il 24 febbraio 2015, che, in riforma della sentenza del G.d.P. di Terralba n. 39 del 2013, ha rigettato l’opposizione proposta dal predetto P. avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Arborea in data 10 novembre 2008, per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico lungo la strada provinciale n. 49; che, per quanto ancora di rilievo, il Tribunale ha ritenuto che non integrava violazione del diritto di difesa – peraltro denunciata solo genericamente – la mancata indicazione, nel verbale di contestazione, del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata rilevata l’infrazione tra quelle extraurbane nelle quali era consentito l’utilizzo di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, e che non era sindacabile la scelta della pubblica amministrazione, di includere determinate strade o tratti di strada, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. C e D, tra quelli nei quali è consentita la rilevazione a distanza, essendo il controllo giurisdizionale limitato alla verifica della rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quanto indicato dal legislatore;che non si era formato il giudicato sul rigetto degli ulteriori motivi di opposizione, sui quali il Giudice di pace non aveva pronunciato, avendoli ritenuti assorbiti;che era inammissibile, in quanto nuova, la contestazione riguardante l’asserita impossibilità di individuare dalle fotografie il veicolo che aveva commesso l’infrazione;

che gli altri motivi di opposizione, che l’appellato si era limitato ad elencare senza esplicitarne le ragioni, erano comunque infondati e, in particolare, non costituiva causa di nullità del verbale di contestazione la mancanza di sottoscrizione, trattandosi di documento redatto su modulo prestampato con il sistema meccanizzato;che l’apparecchiatura di rilevazione, che era omologata e risultava essere stata sottoposta a verifica e taratura in data 3 giugno 2008, poco tempo prima del rilevamento dell’infrazione a carico dell’opponente (10 novembre 2008), era gestita direttamente dall’organo di Polizia municipale che aveva proceduto alla contestazione;che lungo il tratto di strada in questione erano installati due cartelli di preavviso a distanza, rispettivamente di 150 e di 400 metri dalla postazione di rilevamento;che gli agenti e ufficiali della Polizia municipale erano dotati del potere di accertamento delle violazioni al codice della strada su tutto il territorio comunale, e ciò rendeva irrilevante la circostanza che l’unica delibera agli atti (n. 122 del 3 agosto 2008) riguardava un diverso tratto di strada;

che il Comune di Arborea resiste con controricorso.Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;che con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200, in relazione al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383, nonchè vizio di motivazione, e si contesta l’affermata insindacabilità del provvedimento prefettizio di autorizzazione all’installazione delle apparecchiature di rilevamento automatico della velocità sotto il profilo delle caratteristiche della strada, come previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. C e D; che, inoltre, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integrava un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, e non una mera irregolarità formale;che con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, in relazione alla L. n. 168 del 2002, nonchè vizio di motivazione e si contesta che il Tribunale non aveva verificato se la società di noleggio degli apparecchi di rilevamento fosse abilitata alla taratura degli stessi;che con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11 e 12, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, in relazione alla L. n. 168 del 2002, nonchè vizio di motivazione e si contesta l’omesso esame del contratto di noleggio, dal quale risulterebbe che il Comune di Arborea aveva affidato la gestione degli apparecchi alla società Projet Automation s.p.a.; che con il quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2 e 12, e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, nonchè vizio di motivazione e si contesta la legittimità dell’utilizzo degli apparecchi autovelox nel tratto di strada lungo il quale era stata rilevata l’infrazione a carico del ricorrente, tenuto conto della rilevata divergenza tra il predetto tratto di strada e quello indicato nella delibera comunale n. 122 del 2008; che la doglianza prospettata con il primo motivo di ricorso è fondata nei termini di seguito esposti, e assorbe le rimanenti;

che deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il provvedimento del prefetto, di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l’uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata, come tale sindacabile dal giudice ordinario (Cass., sez. 2, sentenza n. 7872 del 2011);che, peraltro, nel caso di specie il Tribunale non era tenuto a disapplicare il provvedimento in assenza di elementi relativi alla soltanto prospettata non conformità a legge dello stesso;che, sotto altro profilo, non era necessario l’accertamento circa il posizionamento dell’apparecchiatura di rilevazione, se dentro o fuori il centro abitato, giacchè il verbale di contestazione fa prova di ciò e non era specificamente dedotto che la strada non fosse effettivamente quella indicata nella delibera;

che, invece, è fondato il terzo profilo di doglianza;che, infatti, risulta in atti che l’infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita; che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015);che pertanto il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa è decisa nel merito, con il rigetto dell’appello; che le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti i rimanenti, cassa e, decidendo nel merito, rigetta l’appello; condanna il Comune di Arborea al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 360,50 per il primo grado, in complessivi Euro 427,50, di cui Euro 82,50 per spese, per il secondo grado, e in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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