Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26441 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4226/2015 proposto da:

P.B., in proprio e nella qualità di procuratore

speciale di G.D.C.O. e

G.D.C.M.; P.G., P.M.C.,

P.d.M.L., G.G., elettivamente domiciliati

in Roma, Via Nomentana n. 60, presso lo studio dell’avvocato

Maniscalco Basile Giovanni, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Maniscalco Basile Pietro, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Monreale, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 187, presso lo studio

dell’avvocato Magnano San Lio Marcello, rappresentato e difeso

dall’avvocato Rizzuto Girolamo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1400/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 12 settembre 2014, ha rigettato il gravame dei signori P. e G., menzionati in epigrafe, avverso la sentenza di rigetto della loro domanda volta alla condanna del Comune di Monreale alla restituzione della porzione di terreno (particella (OMISSIS), già parte della (OMISSIS)) di cui erano proprietari, illegittimamente occupata e, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.

La Corte ha rilevato il giudicato formatosi sulla domanda restitutoria per effetto di altra sentenza del Tribunale di Palermo (n. 2438 del 1995) che, con statuizione non impugnata in appello, aveva rigettato le domande, risarcitoria e restitutoria, in relazione alla medesima particella, non irreversibilmente trasformata, ed aveva accolto la domanda risarcitoria per equivalente in relazione ad altre particelle. Avverso questa sentenza i privati hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Monreale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo e secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 324,329 c.p.c. e art. 2909 c.c., nonchè omessa motivazione, per avere ravvisato un giudicato inesistente riguardante un diverso processo nel quale essi non avevano chiesto neppure implicitamente la restituzione della porzione contestata di terreno, ma soltanto il risarcimento del danno per equivalente per l’occupazione acquisitiva e per l’occupazione illegittima, non potendosi il rigetto riferirsi alla domanda restitutoria non proposta.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

La sentenza del Tribunale di Palermo del 1995, nella quale la Corte territoriale ha ravvisato il giudicato tombale sulla pretesa restitutoria dei privati, è stata emessa nell’ambito di un giudizio introdotto con citazione notificata il 20 luglio 1984, nel quale costoro non avevano chiesto la restituzione ma il pagamento dell’indennità di occupazione temporanea e il risarcimento del danno per la perdita della proprietà dei loro terreni.

L’affermazione contenuta in detta sentenza secondo la quale alcune particelle, tra le quali la (OMISSIS), “non sono state trasformate e dunque possono formare oggetto di retrocessione”, da un lato, non esclude ma anzi conferma la configurabilità in astratto del diritto alla restituzione, al di là dell’uso atecnico del termine “retrocessione” (trattandosi piuttosto di restituzione di area non acquisita in proprietà dall’Amministrazione comunale) e, dall’altro, non integra una statuizione avente rilievo decisorio su una domanda restitutoria che, in effetti, non era stata proposta dai privati neppure implicitamente.

La suddetta affermazione quindi neppure era impugnabile, come invece ritenuto dalla Corte territoriale che alla mancata proposizione dell’appello ha collegato il passaggio in giudicato della stessa.

L’esito cui si perverrebbe seguendo l’impostazione della Corte palermitana sarebbe di ritenere che nella domanda di risarcimento del danno per equivalente sia implicita la domanda di reintegrazione in forma specifica, mentre la giurisprudenza di legittimità è nel senso che non è consentito al giudice, senza violare l’art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, di disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta (Cass. n. 552 del 2002, n. 7080 del 1983), essendo invece consentito disporre il minus del risarcimento per equivalente se sia stata chiesta la reintegrazione in forma specifica (Cass. n. 1361 del 2017, n. 259 del 2013).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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