Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26440 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26440 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MUSCO Silvia (MSC SLV 44S46 L738W), rappresentata e difesa,
per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati
Salvatore Vetere e Stefania Iasonna, elettivamente
domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, Via
Atanasio Kircher n. 7;

ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeSo dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

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Data pubblicazione: 26/11/2013

- resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno
depositato in data 18 maggio 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito il P.M.,

in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 29 luglio

2011 presso la Corte d’appello di Salerno, Musco Silvia
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al
Tribunale di Castrovillari nel 2005 e deciso con sentenza
depositata il 16 giugno 2011;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in tre anni, riteneva
che il ritardo di cui tenere conto fosse di tre anni e tre
mesi, in relazione ai quali riconosceva alla ricorrente un
indennizzo di euro 2.499,99, oltre agli interessi legali
dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite;
che per la cassazione di questo decreto Museo Silvia ha
proposto ricorso sulla base di un motivo;

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione alla discussione.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si
duole della disposta compensazione delle spese di lite pur
avendo la Corte d’appello accolto integralmente la domanda;
che il ricorso è fondato;
che la Corte d’appello ha disposto la compensazione
delle spese di lite rilevando che l’indennità di cui alla
legge n. 89 del 2001 non può essere accolta se non previo

provvedimento giudiziario e che l’amministrazione convenuta
non aveva sollevato alcuna contestazione specifica in
ordine alla configurabilità dell’avverso diritto;
che ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo
vigente, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre
gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione, il giudice può compensare parzialmente o per
intero le spese tra le parti;
che appare fondata la censura dal punto di vista
motivazionale atteso che la mancata opposizione da parte
dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può
giustificare detta regolazione (Cass. n. 901 del 2012);

3

della motivazione semplificata nella redazione della

che pertanto il ricorso va accolto;
che tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi a liquidare le spese del giudizio di

445,00 per diritti ed euro 311,00 per onorari;:
che quindi il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle
spese liquidate nel complessivo importo di euro 806,00,
oltre alle spese generali e agli accessori di legge;
che alla ricorrente competono altresì le spese del
giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 292,50,
per compensi, oltre agli accessori di legge e ad euro
100,00 per esborsi;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore dei difensori della ricorrente, Avvocati Salvatore
Vetere e Stefania Iasonna, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo
nel merito, condanna quindi il Ministero della giustizia al
pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida
in euro 806,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 445,00
per diritti ed euro 311,00 per onorari ymaz.–errcrrerri,

oltre

alle spese generali e agli accessori di legge, nonché al

merito in euro 806,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 292,50, per compensi, oltre agli accessori
di legge e ad euro 100,00 per esborsi. Dispone la
distrazione delle spese come liquidate in favore dei

Stefania Iasonna, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.

difensori della ricorrente, Avvocati Salvatore Vetere e

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