Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26440 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal

Tribunale di Roma con ordinanza n. R.G. 77799/2014 depositata il 1

20/01/2016 nel procedimento pendente tra:

F.P.;

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CELESTE che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di

Cassazione, in camere di consiglio, ritenga fondata l’istanza di

regolamento di competenza d’ufficio, e dichiari competente il

Giudice di Pace di Roma, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 20/1/2016, il Tribunale di Roma ha richiesto d’ufficio, ex art. 45 c.p.c., il regolamento in ordine alla competenza a decidere la causa introdotta da F.P. nei confronti della Spa Equitalia Sud, della Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno;che tale ordinanza a stata emessa nel giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) 80 della Prefettura di Roma, notificata dalla Spa Equitalia Sud il 14/11/2012, con cui si ingiungeva alla F. di pagare la somma di Euro 11.211,62, a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della strada;

che il giudice richiedente ha ritenuto prospettarsi il conflitto negativo di competenza, atteso che, in precedenza, il Tribunale di Campobasso, adito dalla F., con sentenza n. 688 del 10/4/2014, aveva declinato la propria competenza per territorio a conoscere la medesima causa;senza indicare il giudice territorialmente competente.. La F. aveva riassunto il giudizio davanti al tribunale di Roma.

Il Procuratore generale ha concluso per dichiarare la competenza del giudice di pace di Roma.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

L’istanza di regolamento di competenza appare fondata.

Invero, la F. ha proposto l’opposizione avverso la cartella di cui sopra, assumendo, in particolare, che era stata emessa nei confronti di soggetto giuridico diverso ed estraneo da quello del sotteso verbale di contestazione, e che la notifica della stessa cartella doveva ritenersi viziata.

Stando cosi le cose, territorialmente competente a decidere sulla suddetta opposizione, avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada, è il giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi della L. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 22 (attualmente, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 2) e art. 204-bis C.d.S.. Nel caso di specie, l’accertamento della violazione al Codice della strada è avvenuto a Roma e, quindi, correttamente il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, senza però indicare il giudice competente.

Tuttavia, la Spa Equitalia Sud, costituendosi in quest’ultimo giudizio, aveva sollevato anche l’eccezione di incompetenza per materia, sulla quale il Tribunate di Campobasso non si è pronunciato.

Trova pertanto applicazione il principio espresso da Cass., sez. IIINI, 8/8/2014 n. 17841, secondo cui, eccepita l’incompetenza per territorio e per materia del giudice adito, allorchè quest’ultimo declini la competenza in relazione solo alla prima eccezione senza nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio rende incontestabile anche competenza per materia del giudice ad quem in mancanza di proposizione, sul punto, dell’istanza di regolamento di competenza, salva, peraltro, la possibilità del giudice della riassunzione di sollevare regolamento d’ufficio se ritenga la controversia devoluta al suo esame riconducibile alla competenza, per materia (o per territorio inderogabile), di altro giudice.

Trattandosi di sanzioni amministrative correlate ad infrazioni al Codice della strada, ne consegue che va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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