Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26440 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18466/2017 R.G. proposto da:

A.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Leopoldo

Spedaliere, con domicilio eletto in Roma, via Ripetta, n. 22, presso

lo studio dell’Avv. Sergio Russo;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 2483/2017

depositata il 6 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda del Dott. A.E. volta a ottenere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al’risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle Direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione: pretesa avanzata con riferimento alla frequenza, in anni accademici compresi tra il 1986 e il 1990, della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Ha, infatti, rilevato che tale specializzazione non compare nell’elenco di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva comunitaria 75/362 e che, inoltre, nulla l’appellato aveva allegato in ordine alla eventuale sussistenza del requisito dell’analogia sostanziale del corso di specializzazione frequentato con altro corso riconosciuto da almeno due Stati membri.

Sotto il primo profilo ha in particolare osservato che la denominazione letterale “igiene-medicina preventiva” compare, per la prima volta nella Direttiva 93/16, all’art. 7, quale semplice traduzione della sola rubrica “community medicine”, nel cui ambito sono indicati come riconosciuti da due o più Stati membri il diploma francese di “sanità publique et mèdicine sociale” e “community medicine”, riconosciuto in Irlanda e Regno Unito.

Ha soggiunto che “sul punto non può soccorrere una mera affinità terminologica con corsi di specializzazione che, peraltro, hanno assunto rilevo comunitario diversi anni dopo il conseguimento del diploma da parte dell’appellato, somiglianza lessicale che non offre alcuna garanzia circa la sostanziale identità del percorso formativo”.

2. Avverso tale decisione A.E. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri, depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 167 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., delle direttive comunitarie n. 362/75, n. 363/75 e n. 82/76, del D.Lgs. n. 257 del 1991, del D.M. 31 ottobre 1991.

Sostiene, in sintesi, che, diversamente da quanto affermato in sentenza, la specializzazione in questione era già prevista dalla direttiva c.d. di “riconoscimento” e che deve altresì ritenersi erroneo l’assunto espresso in sentenza secondo cui sarebbe stato onere dell’attore allegare provare che il corso di specializzazione frequentato fosse del tutto analogo a quello istituito in almeno due Stati membri.

Argomenta il primo asserto osservando che la specializzazione italiana in “Igiene e medicina preventiva” esisteva già, sin dal 1975, in numerosi paesi dell’Unione Europea e, in particolare, in Irlanda e nel Regno Unito, con quella di “Community Medicine”, restando, quindi, soddisfatta la condizione del riconoscimento c.d “relativamente automatico” in quanto specializzazione propria di due o più Stati membri.

Soggiunge che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la direttiva 93/16/CEE, all’art. 7, par. 2 non introduce la predetta specializzazione per la prima volta, bensì mette in luce l’equivalenza non solo da un punto di vista terminologico, ma soprattutto sostanziale, tra la “Community Medicine” e la “Igiene e Medicina Preventiva”.

Rileva ancora (a giustificazione della denunciata violazione degli artt. 112,115 e 167 c.p.c. e art. 2697 c.c.) che:

– il Giudice d’appello, valutata la certificazione in atti da cui si deduce il corso di specializzazione frequentato, nonchè l’attestato datato 29/11/2000 – prot. 124, avrebbe dovuto ritenere soddisfatto il presupposto per il diritto al percepimento della borsa di studio;

– il solo onere a carico dello specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria riguarda la prova della frequenza di un corso ricadente negli elenchi degli artt. 5, n. 2 e 7, n. 2 della direttiva 75/362/CEE;

– la difesa erariale solo per la prima volta, ed in grado di appello, ha sollevato, erroneamente, la questione della non conformità della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva rispetto a quelle annoverate dalle direttive comunitarie e la Corte di Appello di Napoli nel ritenere l’assunto una mera difesa e non eccezione in senso stretto, quindi rilevabile di ufficio come carenza di un elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio, è incorsa in un errore di diritto.

2. La censura è, nella sua prima parte, fondata, nei termini appresso precisati.

Questa Corte, infatti, in fattispecie analoghe ha già più volte stabilito che:

– quel che rileva ai fini dell’attribuzione del diritto all’indennizzo per tardiva attuazione della Direttiva 82/76/CEE da parte dello Stato italiano non è l’esatta corrispondenza nominale tra la specializzazione conseguita in Italia e quella comune a tutti od almeno due Paesi dell’unione; rileva invece l’equipollenza di contenuto sostanziale tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle elencate negli artt. 5 e 7 della Direttiva 632/75/CEE;

– la specializzazione in “igiene e medicina preventiva” è prevista in numerosi Paesi dell’Unione: sia in quelli anglosassoni, con la denominazione “Community medicine” (specializzazione già menzionata sia dalla direttiva 362/75/CEE, sia dalla Direttiva 363/75/CEE), sia in Francia, con la denominazione “Santè publique et medicine sociale”, espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993 (v. Cass. n. 20376 del 01/08/2018; n. 13760 del 31/05/2018; n. 21798 del 28/10/2016; da ultimo v. anche Cass. n. 458 del 10/01/2019; n. 1057 del 17/01/2019).

Ciò è sufficiente a confutare gli argomenti spese in sentenza, circa la mancata allegazione e prova, da parte dell’odierno ricorrente, che il corso di specializzazione frequentato fosse del tutto analogo a quello istituito in almeno due Stati membri; considerazioni che comunque appaiono intrinsecamente inconferenti atteso che: a) il difetto di allegazione avrebbe semmai dovuto condurre ad un ordine di integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c., comma 4, e non risulta ciò sia stato fatto (nè l’omissione ha avuto conseguenze nel prosieguo del giudizio, quanto in particolare alla possibilità di comprendere nel merito le ragioni della domanda e il petitum); b) il difetto di prova viene affermato del tutto genericamente e viene comunque smentito dai precedenti richiamati.

3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 20/12/1999 (data della prima lettera di messa in mora, accertata dal primo giudice e rimasta incontestata) al soddisfo.

Le spese del giudizio di merito di merito, considerato l’esito difforme dei due gradi, possono essere compensate. Quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. Leopoldo Spedaliere, che ne ha fatto rituale richiesta.

PQM

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 20/12/1999 al soddisfo.

Compensa integralmente le spese del giudizio di merito.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.100 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Spese tutte distratte in favore del difensore antistatario, Avv. Leopoldo Spedaliere.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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