Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26440 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2329/2015 proposto da:

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

F. Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Mastrolilli Stefano,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bruno

Giancarlo, Carbone Maurizio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., S.D.: in proprio e quale procuratrice

generale di S.G., tutti eredi di S.A.,

nonchè A.A., rappresentato e difeso da se stesso, tutti

elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia n. 71, presso lo

studio dell’avvocato A.A. che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e sul ricorso successivo:

S.E., S.D.: in proprio e quale procuratrice

generale di S.G., tutti eredi di S.A.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia n. 71, presso lo

studio dell’avvocato A.A., che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso successivo;

– ricorrenti –

contro

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

F. Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Mastrolilli Stefano,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bruno

Giancarlo, Carbone Maurizio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Enel S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4298/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

S.A., premesso di essere proprietario di un terreno in agro di (OMISSIS), nel beneventano, parzialmente occupato in via d’urgenza e asservito per la costruzione di una linea elettrica, ha convenuto in giudizio l’Enel (poi Terna) spa e ne ha chiesto la condanna alla rimozione dell’elettrodotto e al risarcimento dei danni.

Nel contraddittorio con l’Enel (che in via gradata aveva chiesto, in riconvenzionale, la costituzione di servitù di elettrodotto, ai sensi dell’art. 1056 c.c. e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 119), il Tribunale di Benevento ha dichiarato inefficace il decreto prefettizio di asservimento del 12 dicembre 1995, illegittima la costruzione dell’elettrodotto e ha condannato l’Enel al risarcimento del danno, determinato in Euro 9500,74, oltre rivalutazione e interessi.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 dicembre 2013, ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla illegittimità del menzionato decreto prefettizio di asservimento, in considerazione del fatto che l’opera era stata costruita sulla base di una autorizzazione provvisoria rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici in data 3 luglio 1984 che, dichiarando l’opera di pubblica utilità nonchè indifferibile e urgente, avrebbe dovuto contenere, a norma della L. n. 2359 del 1865, art. 13, l’indicazione dei termini per l’inizio e la fine dei lavori, la cui mancanza determinava il travolgimento dell’autorizzazione definitiva, intervenuta in data 16 gennaio 1989 (quando l’opera era già ultimata), e del decreto prefettizio; ha escluso la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto, non rilevando l’intervenuta irreversibile trasformazione dell’area, in mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace; ha condiviso la valutazione di spettanza al proprietario del risarcimento del danno, anzichè dell’indennità di asservimento; ha ridotto l’ammontare del danno risarcibile a Euro 1460,25, oltre rivalutazione e interessi, ed ha escluso la risarcibilità del lamentato deprezzamento della parte residua del fondo per mancanza di prova del danno da parte dei privati; ha infine compensato le spese di entrambi i gradi.

Avverso questa sentenza propongono contrapposti ricorsi la Terna spa e gli eredi di S.A. ( S.E., D. e G.). Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

E’ preliminare in ordine logico l’esame del ricorso di Terna, il quale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13,L. n. 865 del 1971, artt. 13, 16 e 20, D.P.R. n. 342 del 1965, art. 9, R.D. n. 1775 del 1933, art. 119 e artt. 1032 e 1056 c.c., per avere ritenuto illegittimo e disapplicato il decreto di autorizzazione provvisoria – sul presupposto erroneo che avrebbe dovuto contenere l’indicazione dei termini propri della dichiarazione di pubblica utilità e, in via derivata, il decreto di autorizzazione definitiva e il decreto prefettizio di asservimento, e per avere rigettato la propria domanda di costituzione della servitù di elettrodotto in via giudiziale. Ad avviso di Terna, la legge non prevede che il decreto di autorizzazione provvisoria debba contenere i termini tipici della dichiarazione di pubblica utilità per l’inizio e il compimento dell’espropriazione e dei lavori; detto decreto non è confondibile con il decreto di autorizzazione definitiva che è quello che, imponendo il sacrificio alla proprietà privata, deve contenere la dichiarazione di pubblica utilità; gli eventuali vizi del decreto di autorizzazione provvisoria, trattandosi di procedimenti distinti e autonomi, non si trasmettono al decreto di autorizzazione definitiva che, nella specie, conteneva espressamente la dichiarazione di pubblica utilità e l’indicazione dei relativi termini.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte, interpretando innovativamente le norme richiamate, ha enunciato il principio secondo cui il decreto di autorizzazione provvisoria per la costruzione di elettrodotto, previsto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 113, determina il sorgere, in capo all’Enel, di una servitù coattiva di natura temporanea e costituisce un provvedimento eventuale ed eccezionale, distinto dall’autorizzazione definitiva (che appartiene, invece, alla fisiologia del procedimento) e dal susseguente atto di asservimento, rappresentando, anche se già contenente una dichiarazione di pubblica utilità, soltanto un atto del più complesso procedimento di costituzione del vincolo reale, senza essere esso stesso produttivo dell’effetto costitutivo che consegue al decreto di asservimento. Pertanto, gli eventuali vizi dell’autorizzazione provvisoria (nella specie, la nullità della stessa per mancata indicazione dei termini di inizio e completamento dei lavori) non sono idonei a ripercuotersi sull’autorizzazione definitiva che, quale dichiarazione di pubblica utilità, deve contenere i termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 (Cass. n. 19686 del 2016).

La Corte territoriale, dichiarando l’illegittimità dell’autorizzazione provvisoria per mancanza dei termini e, in via consequenziale, di quella definitiva (che pure conteneva la dichiarazione di pubblica utilità con i relativi termini) nonchè del decreto di asservimento, si è discostata dal principio sopra enunciato, al quale si deve dare continuità. L’autorizzazione provvisoria determina l’inizio di una fase eventuale (provvisoria e urgente) e non condizionante la legittimità del procedimento che si completa con l’autorizzazione definitiva, contenente essa la dichiarazione di pubblica utilità con i relativi termini, che è alla base del decreto di asservimento. A dimostrarlo è anche la constatazione che i fondi occupati in via provvisoria potrebbero infine non essere utilizzati, essendo prevista la demolizione delle opere compiute in caso di negata autorizzazione definitiva, a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 113, comma 4.

Venendo al ricorso dei S., i primi due motivi denunciano violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 e omesso esame di fatti decisivi, per avere escluso l’indennizzabilità del deprezzamento, che sarebbe invece evidente, stante la minore appetibilità sul mercato della parte residua del fondo, non occupata

dall’impianto, in considerazione dell’incidenza negativa dell’elettrodotto ad alta tensione, sprigionante un elevato potenziale di onde elettromagnetiche nocive per la salute umana e per le colture praticate.

Entrambi i motivi sono inammissibili, risolvendosi nel tentativo di ottenere la rivisitazione di un incensurabile giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto sfornita di prova la domanda risarcitoria per il deprezzamento dell’area residua. Se è vero che è suscettibile di essere indennizzato il pregiudizio derivante dalla diminuzione del valore di mercato della superficie residua del fondo espropriato per l’incidenza negativa del campo di forze elettromagnetiche conseguente alla costruzione di un elettrodotto, è tuttavia necessario che di detto pregiudizio sia offerta prova nel giudizio, restando escluso che il deprezzamento di valore del fondo residuo possa presumersi in via generale, dovendo essere accertato in concreto (Cass. n. 5515 del 2017, n. 19686 del 2016 cit.).

Il terzo motivo, riguardate il governo delle spese, è assorbito.

In conclusione, rigettato il ricorso dei S., la sentenza impugnata è cassata in accoglimento del ricorso di Terna, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso dei S.; accoglie il ricorso di Terna, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA