Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2644 del 30/01/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto, al n. 7956/2012 R.G. proposto da:

C.P., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Camanzi,

elettivamente domiciliato in Roma, in via Chiusi n. 31, presso lo

studio dell’avv. Pio Corti.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 28, n. 127/28/11, pronunciata il 24/06/2011,

depositata il 23/09/2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 dicembre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso alla CTP di Varese, C.P., titolare dell’omonima ditta, impugnava l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF ed IVA, per l’anno d’imposta 2005, maggiori redditi non dichiarati, oltre agli interessi e alle sanzioni;

2. la CTP di Varese, con sentenza n. 50/2010, respingeva il ricorso; tale decisione è stata impugnata dal contribuente dinanzi alla CTR della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in Euro 34.650,23 le “sopravvenienze”, confermando per il resto la sentenza impugnata e, implicitamente, le altre riprese a tassazione;

in particolare, il giudice d’appello, con riferimento al rilievo n. 1 (omessa fatturazione di operazioni esenti per Euro 43.995,84), ha negato che il contribuente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, avesse dimostrato, durante la fase amministrativa, che le maggiori somme incassate fossero inerenti a prestazioni dal medesimo compiute ed effettivamente fatturate; con riferimento al rilievo n. 2 (omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive per Euro 43.206,51), in relazione a “fatture da ricevere”, come suaccennato, da un lato, ha ridotto l’ammontare della ripresa a Euro 34.650,23, evidenziando l’esistenza, nella contabilità del contribuente, di due fatture, dall’altro, ha confermato la ripresa (per detto importo residuo), sul presupposto che la CTP avesse legittimamente negato ingresso, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, ai documenti che il contribuente intendeva produrre a dimostrazione della propria linea difensiva; con riferimento al rilievo n. 3 (omessa fatturazione di operazioni esenti per Euro 8.549,69), ha reputato infondate le giustificazioni addotte dall’appellante sui saldi negativi di cassa riscontrati dai verificatori;

3. il contribuente ricorre per la cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati con una memoria ex art. 380-bis 1, c.p.c.;

l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, rubricato: “1) Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. – art. 360 c.p.c., n. 5”, si denuncia che: a) l’esistenza di gravi irregolarità contabili, affermata dalla CTR, non risulta dagli atti della verifica fiscale; b) la CTR erra nel sostenere che il contribuente non abbia “dimostrato nulla” in merito alla provenienza delle maggiori somme incassate, poichè, al contrario, il ricorrente coll’eccezione della sola somma di Euro 10.497,55, priva di riscontri documentali – aveva dimostrato la corrispondenza tra i versamenti sui propri conti bancari e le prestazioni rese (trattasi di impresa di pompe funebri);

1.1. il motivo è inammissibile;

la censura in esso contenuta non si confronta con la ratio decidendi della sentenza d’appello che, diversamente da quanto prospetta il ricorrente, ha reputato legittima la ripresa, “indipendentemente dalla regolarità o meno della tenuta delle scritture contabili” (cfr. pag. 3 della sentenza), in quanto il contribuente non aveva dimostrato la correlazione tra le somme incassate e quelle regolarmente fatturate;

è indubitabile che un simile accertamento di fatto, insindacabilmente rimesso al giudice di merito, esuli dal controllo di legalità della decisione demandato a questa Corte;

2. con il secondo motivo, rubricato: “2) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 52, comma 5 e dell’art. 360 c.p.c. , n. 3”, si lamenta l’error iuris commesso dalla CTR nel confermare la legittimità della decisione del giudice di primo grado di non ammettere la documentazione fiscale che il ricorrente intendeva produrre a sostegno dei propri assunti difensivi, in merito alle “fatture da ricevere” per Euro 34.659,23, non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 52 cit., in quanto, in fase amministrativa, lo stesso contribuente non aveva rifiutato di esibire ai verificatori i libri e le scritture contabili che, semplicemente, non gli erano stati richiesti;

3. con il terzo motivo, rubricato: “3) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 1 e dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, il ricorrente premette che, ai sensi di detto articolo, la sopravvenienza attiva si verifica laddove sia accertata la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite ed oneri dedotti e di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;

si duole, quindi, che la CTR – a causa dell’errata preclusione della produzione dei documenti che egli intendeva allegare, di cui si è già trattato (p. 2) – abbia “del tutto ignorato” che, diversamente da quanto accertato dall’Organo di controllo fiscale, le “fatture da ricevere”, intese come costi imputati agli esercizi precedenti, non potevano essere azzerate nel 2005, trattandosi di parcelle professionali (che, com’è noto, sono redatte al momento del pagamento), non emesse perchè ancora da saldare;

3.1. il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili;

invero, in tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione “doloso”) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all’ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) (Cass. 12/04/2017, n. 9487);

ha errato, quindi, la CTR nell’affermare che il contribuente non aveva dimostrato di avere fornito la documentazione in sede di verifica fiscale;

ciò stabilito, tuttavia, entrambi i motivi sono inammissibili in quanto il contribuente non ha mai allegato di essere in possesso di documenti decisivi, ossia idonei a supportare la sua tesi difensiva, ma si è limitato ad affermare, in termini generici, di avere predisposto “prospetti illustrativi”, imputando all’Organo di controllo di non averli valutati;

4. con il quarto motivo, rubricato: “4) Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. – art. 360 c.p.c., n. 5”, si censura la sentenza della CTR che avrebbe laconicamente rilevato l’esistenza di due saldi negativi di conto, senza prendere in considerazione il fatto che il contribuente aveva dimostrato che tale ripresa costituiva una mera duplicazione di reddito imponibile e, segnatamente, dell’importo di Euro 10.528,27, rispetto al quale l’interessato non era stato in grado di fornire la prova della corrispondenza tra gli assegni versati sui propri conti ed i documenti fiscali emessi per le prestazioni rese nell’esercizio dell’impresa;

4.1. il motivo è infondato;

questa Corte di legittimità, in passato, ha avuto modo di precisare che, in tema di accertamento del reddito d’impresa, la sussistenza di un “saldo negativo di cassa”, implicando che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (Cass. 20/11/2008, n. 27585; 23/11/2018, n. 30375);

ciò premesso, sul piano dei principi di diritto, osserva la Corte che il ricorrente non ha allegato alcun “fatto storico” – quale elemento indefettibile del vizio di motivazione ex art. 360, cit., n. 5 (vigente ratione temporis) – che valga ad inficiare la ricostruzione presuntiva compiuta dalla CTR di ricavi non dichiarati, in misura pari ai saldi negativi del conto cassa;

in altri termini, manca l’allegazione di un elemento di fatto capace di avvalorare l’inverosimile tesi difensiva per la quale quella ripresa (parzialmente) coincidente coll’importo di Euro 10.528,27 di cui al primo rilievo, che il contribuente non era stato in grado di giustificare – costituiva una duplicazione del reddito imponibile, oggetto, appunto, del primo rilievo;

5. con il quinto motivo, rubricato: “5) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., n. 5”, si critica la CTR per non essersi pronunciata sulla circostanza che, nell’avviso di accertamento (pag. 14), riguardante l’annualità 2005, era immotivatamente irrogata una sanzione pecuniaria riguardante il 2004;

5.1. il motivo è inammissibile;

per un verso, il mezzo d’impugnazione non soddisfa il requisito dell’autosufficienza, in difetto di riproduzione, in seno al ricorso per cassazione, dell’avviso di accertamento, ciò che impedisce alla Corte di verificare se, effettivamente, nell’atto impositivo sia irrogata una sanzione relativa al 2004; per altro verso, non è dato sapere se la stessa doglianza fosse stata formulata nei gradi di merito o se, in modo non consentito, essa venga proposta, per la prima volta, in questa sede di legittimità;

6. ne consegue che il ricorso è rigettato;

7. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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