Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2644 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. I, 04/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi, del Foro di Napoli, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. 1460, in data

9 febbraio 2006, nel procedimento iscritto al n. 50345/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 ottobre 2009 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso

chiedendo rigettarsi il ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 9 febbraio 2006 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso con il quale I.A. aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la corresponsione di un’equa riparazione per il danno non patrimoniale, quantificato in Euro 11.000,00, sofferto in relazione alla irragionevole durata di un giudizio da lui promosso davanti al Pretore di Salerno per conseguire interessi e rivalutazione su somme corrisposte in ritardo e conclusosi con sentenza in data 1 giugno 1999 con la quale era stata accolta la domanda ed a cui, poichè la pronuncia non aveva liquidato il credito, aveva fatto seguito altro giudizio per la quantificazione dell’importo, proposto davanti al Tribunale di Salerno, con ricorso in data 1 giugno 2001 ed ancora pendente.

A fondamento della decisione, la Corte di merito escludeva che la durata del giudizio avesse superato il termine ragionevole di tre anni, dovendosi escludere dal computo della durata i rinvii disposti per rinnovare la notifica del ricorso, imputabili esclusivamente alla parte, e considerata anche la necessità effettuare accertamenti specialistici, tenuto infine conto che il secondo processo, promosso per la quantificazione dell’importo dovuto, costituiva autonoma e separata controversia, instaurata per scelta della parte che, nel primo giudizio sull’ “an debeatur” (in relazione al quale era ormai intervenuta la decadenza), non aveva proposto domanda di condanna dell’ente debitore (Inps) al pagamento dell’importo a lui dovuto.

Per la cassazione di tale decreto lo I. ricorre sulla base di cinque motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente censura il decreto impugnato deducendo che:

1.1. la Corte di appello ha erroneamente escluso che la violazione del termine ragionevole di durata del processo comporti “ex se” il diritto all’equo indennizzo (primo motivo);

1.2. la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che il secondo giudizio fosse autonomo e distinto dal primo, costituendo invece una prosecuzione del medesimo, resasi necessaria a causa della illiquidità del titolo, e quindi per ottenere la soddisfazione del credito, e non causata da una scelta processuale di parte, tenuto anche conto che la domanda di primo grado conteneva già una richiesta ben determinata di cui il giudice non ha tenuto conto e che inoltre la decorrenza del termine di decadenza della proposizione della domanda di equa riparazione decorre dall’effettivo soddisfacimento del credito (secondo motivo);

1.3. il giudice di merito ha errato nell’escludere che il processo, riguardante controversia in materia di lavoro, si fosse protratto oltre il termine ragionevole di durata, illegittimamente fissato in tre anni (terzo motivo);

1.4. le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non sono state applicate secondo i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (quarto motivo);

1.5. in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e senza motivazione, è stato esclusa l’applicazione del bonus di euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto lavoro (quinto motivo).

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la censura non attiene al “decisum” del decreto impugnato, che ha escluso il superamento nella specie del termine ragionevole di durata del processo.

2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E’ infatti priva di pregio la tesi della ricorrente, secondo la quale il secondo processo, promosso davanti al Tribunale di Salerno con ricorso in data 1 giugno 2001 per la quantificazione del credito, rappresenterebbe una continuazione del precedente giudizio, resasi necessaria per ottenere la effettiva soddisfazione del proprio credito, in considerazione della illiquidità, non dipendente da una scelta della parte, del titolo formatosi all’esito del primo giudizio. Tale doglianza contrasta con l’accertamento compiuto dalla Corte di merito, la quale, con idonea motivazione immune da vizi logici, ha accertato che detto secondo giudizio non ha costituito un “unicum” con il precedente processo, avendo avuto un oggetto del tutto diverso ed essendo dipeso dalla scelta della parte creditrice, che non ha chiesto la condanna del debitore già nel primo giudizio.

Alla stregua dell’accertamento compiuto dalla Corte di appello, non censurabile in questa sede di legittimità se non per vizi della motivazione, nella specie non configurabili, deve pertanto concludersi, in difformità da quanto sostenuto dalla ricorrente, che il secondo processo ha costituito un giudizio distinto dal primo e che pertanto le loro rispettive durate devono essere autonomamente e separatamente considerate.

2.2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856;

2005/19204; 2005/19352).

Il ricorrente non ha comunque censurato la specifica motivazione, con la quale la Corte di merito ha ritenuto che nella specie non vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata anche in considerazione della necessità di effettuare accertamenti specialistici e dovendosi escludere dal computo della durata i rinvii, imputabili alla parte, dovuti alla necessità di rinnovare la notificazione del ricorso.

2.3. Il quarto e quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto relativi a questioni strettamente connesse, sono inammissibili, poichè la doglianza relativa al rapporto tra normativa nazionale e sopranazionale, peraltro del tutto generica, non è attinente al “decisum” del decreto impugnato, al pari della censura in ordine al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto lavoro, che riguarda i criteri di determinazione dell’ammontare del pregiudizio subito (Cass. 2004/3612; 2007/17125).

3. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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