Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26439 del 26/11/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26439 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
ITALIANO Giuseppe (TLN GPP 28M24 I333G), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo, presso lo
studio dei quali in Roma, via Ludovisi
n . 36,
è
elettivamente domiciliato;
ricorrente –
•
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,
pro
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso cui uffici in Roma, via
dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –
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Data pubblicazione: 26/11/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 23 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
sentito l’Avvocato Domenico Polimeni;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto
che, con ricorso depositato in data 13
febbraio 2012 presso la Corte d’appello di Catanzaro,
Italiano Giuseppe, in proprio e nella qualità di erede di
Girasole Domenica, chiedeva la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi
al Tribunale di Reggio Calabria nell’ottobre 1988, deciso
in primo grado nel 2004 e ancora pendente in appello alla
data di deposito della domanda di equa riparazione;
che l’adita Corte d’appello riconosceva al ricorrente,
tenuto conto del segmento processuale in cui era stata
parte la moglie (deceduta nel febbraio 1999) e di quello in
cui il ricorrente stesso era stato parte, un indennizzo di
euro 6.500,00, per il primo periodo e di 4.250,00 per il
secondo, computando la durata complessiva sino alla data
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Stefano Petitti;
della decisione, essendo ancora pendente il giudizio di
appello;
che la Corte d’appello, tenuto conto del comportamento
processuale del Ministero convenuto, riteneva sussistenti
giudizio;
che per la cassazione di questo decreto Italiano
Giuseppe ha proposto ricorso sulla base di due motivi,
illustrati da memoria;
che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione alla discussione.
Considerato
che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
con il primo motivo il ricorrente si duole per la
violazione degli articoli 91, comma 1 e 92, comma 2, cod.
proc. civ., per avere la Corte d’appello disposto la
compensazione per metà delle spese processuali, violando il
principio della soccombenza e l’art. 92, nella versione
ratione temporis
applicabile alla controversia, che
consentiva la compensazione delle spese solo in presenza di
gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella
motivazione;
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giusti motivi per compensare per metà le spese del
che con il secondo motivo, il ricorrente deduce
,
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 2 della
legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo,
compensazione delle spese renderebbe meno effettiva la
tutela apprestata alla parte che agisce in equa
riparazione;
che il ricorso, i cui due motivi possono essere
esaminati congiuntamente, è fondato;
che invero la Corte d’appello ha disposto la
compensazione delle spese in considerazione
dell’atteggiamento non oppositivo tenuto dal Ministero, ma
tale ragione non è idonea a giustificare una deroga al
criterio della soccombenza nei giudizi di equa riparazione,
atteso che la mancata opposizione da parte
dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può
giustificare detta regolazione (Cass. n. 901 del 2012);
che, dunque, accolto il ricorso, il decreto impugnato
deve essere cassato in relazione ai motivi accolti;
che tuttavia, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi ad escludere la disposta
compensazione parziale;
•
rilevando che la
che quindi il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle
spese come liquidate nel decreto impugnato;
che quanto alle spese del giudizio di legittimità, le
dispositivo;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore dei difensori del ricorrente, Avvocati Domenico
Polimeni e Attilio Cotroneo, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto
impugnato in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel
merito, esclude la compensazione per metà delle spese del
giudizio di merito e condanna il Ministero della giustizia
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in complessivi euro 506,25 per compensi, oltre ad
euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge. Dispone
la distrazione delle spese in favore dei difensori della
ricorrente, Avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.
stesse, seguono la soccombenza e si liquidano in