Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26439 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep.20/12/2016),  n. 26439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6795/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MONACO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MADONNA GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO

ACCINNI 63, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI NARDO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE Di MONACO giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2842/2014 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE del 17/07/2014, depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Giuseppe Di Monaco difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Giuseppe Di Nardo, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti e chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. C.A. ha proposto ricorso per cassazione contro M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18 luglio 2014 con la quale, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, è stata rigetta un’opposizione proposta da esso ricorrente avverso un precetto cambiario intimatogli dal M. il 1 giugno 2011.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso il M., svolgendo anche ricorso incidentale, cui il C. ha resistito con controricorso.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso principale può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile per l’evidente tardività.

Avendo la controversia ad oggetto una opposizione a precetto ed essendo stata iniziata in primo grado con citazione notificata il 7 giugno 2011, ad essa, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, trova applicazione il termine di impugnazione c.d. lungo semestrale, di cui dell’art. 327 c.p.c., comma 1, novellato da detta legge.

Ne segue che l’impugnazione, non trovando applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2014, avrebbe dovuto essere notificata entro il 18 gennaio 2015, mentre è stato notificata il 5 marzo 2015.

Si deve rilevare che erroneamente parte ricorrente asserisce che la controversia sarebbe stata soggetta all’applicazione della sospensione, in quanto in cumulo con l’opposizione al precetto egli aveva proposto domanda di condanna alla restituzione del pagherò cambiario precettato e di risarcimento del danno. L’evocazione di Cass. n. 8113 del 2013, n. 20594 del 2007 e n. 11919 del 2002 non è nella specie pertinente.

Viene, invece, in rilievo il principio di diritto secondo cui: “Nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il giudizio ha ad oggetto un’unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all’opposizione all’esecuzione in quanto domanda proposta in via principale (Nella specie, è stato ritenuto inammissibile perchè fuori termine il ricorso per cassazione, ancorchè in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione l’opponente avesse richiesto ed ottenuto la restituzione di quanto versato in eccedenza al creditore sulla base del titolo costituito dalla sentenza di primo grado, poi riformata dalla sentenza della corte di appello, che rappresentava il titolo giudiziale in forza del quale era stata promossa, dall’opposto, la procedura esecutiva)” (Cass. n. 25856 del 2013; n. 15892 del 2014; n. 6235 del 2016).

p.4. Il ricorso principale, peraltro, sarebbe inammissibile anche per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non fornisce l’indicazione specifica degli atti su cui si fonda nei termini di cui a Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010).

p.5. Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, avendo natura di impugnazione incidentale tardiva”.

p.2. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, perchè, anche all’esito delle osservazioni svolte dal ricorrente nella memoria, appare fondato il rilievo di tardività della sua proposizione, formulato nella relazione, che dev’essere soltanto specificato ed integrato con rilievi che emergono dagli atti dello svolgimento processuale di primo e di secondo grado.

p.2.1. Dall’esame della citazione introduttiva del giudizio di opposizione a precetto, con cui la controversia venne iniziata dal C., e che si rinviene nel fascicolo di parte di primo grado del medesimo, presente nel fascicolo di parte di questo giudizio di legittimità, si rileva che effettivamente il medesimo, nel proporre l’opposizione al precetto fondato sul pagherò scaduto il 31 dicembre 2007 e per cui gli era stato intimato il precetto opposto a sua volta notificato il 1 giugno 2011, dopo avere invitato l’opposto ad indicare l’importo delle spese di protesto e per gli interessi sulla somma oggetto dell’altro pagherò, scaduto il 30 novembre 2007 e non precettato, concluse, chiedendo la declaratoria della nullità del precetto per inesistenza del credito di cui alla cambiale precettata ed instando per la condanna per lite temeraria del M., nonchè per la condanna dell’opposto alla restituzione di entrambi gli effetti cambiari.

In tal modo è vero che il C. cumulò con la domanda di opposizione una domanda di restituzione sia dell’effetto cambiario precettato, sia di quello non precettato di cui alla cambiale scaduta il 30 novembre 2007.

La domanda di restituzione di questa cambiale non ineriva al credito precettato ed era una domanda cumulata con l’azione di accertamento negativo del credito precettato, sottesa all’opposizione.

Alla domanda di restituzione dell’effetto cambiario scaduto il 30 novembre 2007, peraltro, non si accompagnava la richiesta del preliminare accertamento dell’estinzione del relativo credito, atteso che nella parte espositiva della citazione in opposizione non si sostenne che detta estinzione era stata messa in discussione dal creditore e considerato che, ai fini della proposizione di un’azione di accertamento negativo dell’esistenza del credito occorre allegare un atteggiamento di contestazione della verificazione della fattispecie estintiva dello stesso da parte del creditore. Ciò, alla stregua dell’art. 100 c.p.c..

D’altro canto, non solo nella citazione si dava atto dell’avvenuto pagamento di quell’effetto, ma ci si dichiarava disposti a corrispondere le spese di protesto e degli interessi e ciò senza nemmeno alludere, anche per esse ad una pretesa del creditore.

In fine, nelle conclusioni della citazione il C. si limitò a richiedere la condanna alla restituzione dei due effetti cambiari e, quindi, anche di quello scaduto il 30 novembre 2007.

Ne segue che la citazione in opposizione determinò un cumulo fra una domanda, quella di opposizione al precetto, con annessa domanda risarcitoria accessoria per lite temeraria, non soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, e una domanda, non già di accertamento negativo del credito di cui alla cambiale del 30 novembre 2007 e di condanna alla restituzione della stessa, ma soltanto di condanna a tale restituzione, questo essendo il petitum e non anche in via preliminare il primo: il pagamento della cambiale scaduta, in sostanza, veniva allegato come fatto incontestato giustificativo della restituzione e non veniva fatto oggetto di allegazione come fatto costitutivo di una domanda di accertamento negativo dell’esistenza del credito. Il cumulo così realizzato e riguardante la domanda di condanna alla restituzione dell’effetto cambiario de quo si compose così di una domanda, quella di opposizione al precetto (e le accessorie di lite temeraria e condanna alla restituzione dell’effetto precettato) sottratte alla sospensione e di altra domanda, quella di condanna alla restituzione dell’effetto scaduto il 30 novembre 2007, invece non sottratta.

p.2.2. Dall’esame della “breve conclusionale” davanti al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, presente sempre nel citato fascicolo, si evince che il C. concluse, tuttavia, per la restituzione solo della cambiale precettata, peraltro senza che nulla si dica dell’altra cambiale.

p.2.3. Dall’esame della comparsa di costituzione di appello del C., presente nel fascicolo d’ufficio del Tribunale e pure nel fascicolo di parte d’appello dello stesso C. si evince che sotto il capo C), intitolato “della omessa pronuncia relativa alla domanda di restituzione degli effetti”, a pagina 7, il C. così dedusse: “In atto di opposizione l’opponente ha chiesto, tra l’altro, la restituzione degli effetti come pure dedotto in sentenza. Il Giudice decidente perciò dopo aver accolto la domanda nel merito, doveva consequenzialmente ordinare la restituzione dell’effetto cambiario azionato nel precetto opposto prendendo atto che l’altro effetto cambiario era stato restituito tardivamente nel corso del giudizio. Per la restituzione del predetto titolo l’appellato formula appello incidentale”.

Il capo C) è stato riprodotto nel ricorso, ma con l’omissione dell’ultima proposizione.

Nelle conclusioni dell’atto di costituzione in appello, sotto la lettera B), richiedente accoglimento dell’appello incidentale, al n. 1 si chiese la condanna per lite temeraria, sulla cui statuizione di rigetto da parte del primo giudice, si era argomentato nel capo B) dell’atto, e al n. 2 di “ordinare all’appellante principale la restituzione a sua cura e spese del residuo effetto cambiario”, richiesta quest’ultima riprodotta dal C. nel ricorso.

p.2.4. Ebbene, nel giudizio di appello, è palese che il cumulo di domande di cui al primo grado, si ridusse al cumulo fra l’opposizione al precetto, devoluta al Tribunale dall’appello principale, da un lato, e la domanda ex art. 96 c.p.c. e quella di restituzione dell’effetto cambiario precettato (entrambe accessorie), dall’altro.

Nessuna devoluzione si verificò al giudice d’appello quanto alla domanda di restituzione della cambiale scaduta il 30 novembre 2007.

E, in effetti, la ragione è chiara: la restituzione era avvenuta in corso di giudizio, come si enunciava nella comparsa di costituzione deducente l’appello incidentale e, dunque, la pretesa era stata soddisfatta ed era cessata la materia del contendere.

Ne segue che al giudice d’appello risultavano devolute la domanda di opposizione e quelle ad esse accessorie, tali essendo, sia quella risarcitoria ex art. 96 c.p.c., sia quella di restituzione del titolo precettato.

Non è vero, come invece si dedusse nel ricorso, che si era chiesta la restituzione dell’effetto scaduto il 30 novembre 2007 e non è vero, come pure si dice nel ricorso, che il Tribunale avrebbe male interpretato l’appello incidentale, reputando che fosse stata richiesta la restituzione del solo effetto precettato (sulla quale, all’esito dell’accoglimento dell’appello principale, ebbe a dichiarare un assorbimento).

Ebbene, poichè nel giudizio di appello venne deciso solo un cumulo fra la domanda di opposizione all’esecuzione e le sue domande accessorie, tale cumulo non era soggetto alla sospensione, siccome ha osservato la relazione ed al contrario da quanto si sostiene nella memoria, considerando, del tutto in contrasto con gli atti, che la domanda di restituzione dell’effetto cambiario scaduto a novembre 2007 e la relativa domanda di accertamento negativo fossero state devolute al giudice d’appello.

E’ appena il caso di precisare che la cognizione delle imputazioni di pagamento effettuata dal Tribunale è, naturalmente avvenuta solo in funzione della cognizione della domanda di opposizione al precetto.

Inoltre, in primo grado le spese erano state liquidate a carico del M. e, pertanto, in relazione alla pretesa di restituzione della prima cambiale, rimasta soddisfatta in primo grado, il C. non aveva ragioni di dolersi ai fini delle spese, come in effetti non si dolse. Sicchè, nemmeno ai fini delle spese l’appello ebbe a devolvere alcunchè riguardo alla domanda di restituzione dell’effetto cambiario scaduto il 30 novembre 2007.

p.3. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività.

Il ricorso incidentale dev’essere, invece, dichiarato inefficace.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza (che è riferibile al ricorrente principale: Cass. n. 4074 del 2014; Cass. (ord.) n. 23469 del 2014, fra tante) e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Condanna il ricorrente principale alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro milleduecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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