Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26439 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23600/2014 proposto da:

P.A.T., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell’avvocato Scafarelli

Federica, rappresentata e difesa dall’avvocato D’Anna Guglielmo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Scalia n. 6,

presso lo studio dell’avvocato Lo Duca Antonino, rappresentato e

difeso dall’avvocato D’Amico Leopoldo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 512/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 15 settembre 2014, ha determinato in Euro 3495,01, oltre interessi legali, l’indennità dovuta ad P.A.T. per l’occupazione legittima di un fondo di sua proprietà, stimato al valore di mercato. Ad avviso della Corte, si trattava di un fondo utilizzato per la realizzazione di una “strada di penetrazione agricola” nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, inserito in area non edificabile, essendo la strada al servizio non di una zona circoscritta ma di una vasta zona destinata a opere di viabilità ad uso di una pluralità indifferenziata di soggetti, secondo criteri generali di conformazione del territorio.

La P. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso, che denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere disatteso immotivatamente le conclusioni del consulente di parte, è inammissibile, risolvendosi in una critica generica di un incensurabile apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno determinato l’indennizzo in base al valore di mercato stimato dal consulente tecnico d’ufficio.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, conv. in L. 359 del 1992 e della L.n. 2359 del 1865, art. 39, per avere la Corte di merito escluso la natura di vincolo espropriativo della destinazione a “strada di piano regolatore” della porzione di suolo costituente oggetto della procedura ablatoria, del quale non si sarebbe dovuto tenere conto, con l’effetto di avere negato la qualità edificatoria di un’area ricadente in zona edificabile ed edificata.

Il motivo è infondato.

La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto l’area non edificabile, anche a prescindere dall’incidenza del vincolo in questione. La Corte, inoltre, ha fatto applicazione del principio secondo cui l’indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti di territorio interessate che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno ed a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli di carattere espropriativo imposti a titolo particolare (Cass. n. 11913 del 2017, n. 19204 del 2016), ipotesi quest’ultima il cui accertamento implica un giudizio di fatto riservato ai giudici di merito e, nella specie, non censurato con modalità appropriate, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Ed infine, il motivo difetta di specificità, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non precisando quale sia la fonte dell’asserita natura edificatoria preesistente, a prescindere dal vincolo, in tesi, espropriativo connesso alla realizzazione della strada di cui non si dovrebbe tenere conto.

Il terzo motivo, denunciante violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, per avere determinato l’indennità in base al criterio incostituzionale dei valori agricoli medi, è infondato, avendo la sentenza impugnata fatto applicazione del criterio legale del valore di mercato.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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