Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26439 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Oscar Bril Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rapp.te

pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Gregorio VII n. 396,

presso lo studio dell’avv. Antonio Giuffrida, rapp.to e difeso

dall’avv. BARRECA Carmelo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 301/2007/17 depositatali 20/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. APICE Umberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Oscar Bril Società Cooperativa a r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società e l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catania n. 396/09/2001 che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) periva 1994.

Il ricorso proposto si articola in sette motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce: “Rilievo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione dell’art. 112 c.p.c. – carenza di motivazione) la ricorrente assume che la CTR avrebbe omesso di giudicare in merito a gran parte della domanda proposta con l’atto di appello. Formula il quesito: “Accerti la Corte l’ammissibilità in diritto della proposizione del gravame anche nell’ipotesi in cui l’appellante proponga i propri motivi di appello in forma discorsiva come nel caso di specie, ulteriormente richiamandosi ad abundantiam ai motivi di ricorso di cui al primo grado di giudizio”.

La censura di cui all’art. 112 c.p.c., è inammissibile in quanto formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè all’art. 360 c.p.c., n. 4. Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella genericità del quesito di diritto nonchè nella circostanza che il medesimo è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione perchè priva sia della indicazione de fatto controverso, sia di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

Con secondo motivo (con cui deduce “Rilievo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 60 e 67 – carenza di motivazione) la ricorrente assume che la CTR, in contrasto con la normativa vigente, avrebbe escluso che nel caso di specie fosse necessario un preventivo avviso di accertamento. La censura di violazione di legge è inammissibile in quanto il quesito di diritto è privo di riferimento alla circostanza – evidenziata dalla CTR – che l’imposta era stata liquidata sulla base della dichiarazione IVA annuale.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto formulata con riferimento all’interpretazione e all’applicazione delle norme giuridiche (v. Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008).

Con terzo motivo (con cui deduce. Rilievo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 57 e 62) la ricorrente assume che l’amministrazione avrebbe omesso la trasmissione dell’avviso di accertamento la cui comunicazione è prevista a pena di decadenza.

La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche censure alla decisione impugnata.

Con quarto motivo (con cui deduce: “Rilievo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Sulla rilevata decadenza della pretesa impositiva ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuta tardiva l’eccezione di decadenza formulata con la memoria depositata il 27/10/2006, senza considerare che analoga eccezione era stata già sollevata con il ricorso introduttivo.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto è privo di riferimento alla fattispecie concreta – eccezione di decadenza formulata in primo grado con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 57 e 61, e, in grado di appello con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comportanti come tali un diverso accertamento dei fatti.

Con quinto motivo (con cui deduce: “Rilievo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia) la ricorrente assume che “le pronunzie di merito, a fronte della espressa eccezione di carenza di motivazione del provvedimento impositivo…nessuna spiegazione hanno reso in merito alla questione sollevata”.

La censura è inammissibile in quanto priva di autosufficienza non risultando trascritto il relativo capo di appello. Ulteriore profilo di inammissibilità si riscontra nella circostanza che la indicazione riassuntiva di cui all’art. 366 bis c.p.c., risulta difforme dalla censura facendo riferimento alla contraddittorietà, anzichè alla carenza di motivazione.

Con sesto motivo ( con cui deduce Rilievo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione dell’art. 2697 c.c., in materia di onere della prova. Carenza e contraddittorietà della motivazione resa nella pronuncia avverso cui si propone ricorso) la ricorrente assume che la CTR avrebbe accolto l’appello dell’A.F. “sulla base della mera allegazione labiale, mai provata, dell’avvenuta iscrizione a ruolo dell’imposta e delle sanzioni entro il termine dell’anno 1999”.

La censura di violazione di legge è inammissibile essendosi la CTR limitata a dichiarare inammissibile, perchè formulata solo in grado di appello, l’eccezione di tardività di consegna dei ruoli.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto formulata con riferimento all’interpretazione e all’applicazione delle norme giuridiche (v. Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008) Con settimo motivo ( con cui deduce: Rilievo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Sulla erronea applicazione della percentuale delle sanzioni. Violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 ed in generale dei principi di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, D.lgs. n. 472 del 1997 e D.Lgs. n. 473 del 1997. La misura della sanzione avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta in misura corrispondente al tempo del ritardo del pagamento.

La censura è inammissibile in quanto la questione non risulta esaminata dalla CTR nè sul punto la ricorrente assume l’omessa pronuncia. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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