Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26438 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3057/2017 R.G. proposto da:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici

domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4107/2016

depositata il 24 giugno 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 ottobre

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Pronunciando in sede di rinvio dalla S.C. di Cassazione, in giudizio promosso dal Dott. C.G. ed altri medici per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della direttiva CEE 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione, la Corte d’appello di Roma ha condannato lo Stato italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento, in favore del predetto, della somma di Euro 26.855,76, in relazione alla frequenza, dal 1987 al 1991, del corso di specializzazione in Igiene e medicina preventiva.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri in epigrafe denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “improponibilità e, comunque, infondatezza della domanda degli attori ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 2043 c.c., artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell’art. 117 Cost., comma 1, art. 16 della Direttiva CEE 82/76, nonchè degli artt. 5 e 7 della Direttiva “riconoscimento” 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975″.

Lamentano che la Corte di merito, nel verificare i presupposti del diritto al risarcimento del danno, non ha distinto tra specializzazioni incluse (o escluse) negli elenchi di cui alle direttive nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, omettendo di considerare che solo coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in una delle discipline comuni agli Stati membri possono far valere la responsabilità dello Stato, mancando per gli altri la situazione giuridica tutelata dal diritto comunitario la cui lesione viene dedotta in giudizio a fini risarcitori.

Rilevano al riguardo che la specializzazione in Igiene e medicina preventiva, che il Dottor C. ha dedotto di avere conseguito, è disciplina diversa da quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non è menzionata dagli artt. 5 o 7 della Direttiva “riconoscimento” n. 75/362/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975.

2. La censura è inammissibile, per aspecificità.

Essa invero non si confronta in alcun modo con il rilievo, preliminare e assorbente nella motivazione della Corte territoriale, della inammissibilità, poichè per la prima volta opposta dall’Avvocatura in sede di rinvio, dell’eccezione “concernente l’inesistenza dei presupposti normativi per la liquidazione del danno”, nè con l’accessorio rilievo secondo cui “la Corte di cassazione ha implicitamente ritenuto esistente il diritto di tutti gli appellati, indicando già i criteri di liquidazione del danno con espresso riferimento alle sentenze n. 1917/12 e n. 5533/12” e “l’esistenza del diritto deve ritenersi definitivamente accertata per tutti gli appellanti, sulla scorta delle certificazioni in atti relative alla frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione”.

3. Può comunque incidentalmente rilevarsi anche l’infondatezza della doglianza.

Mette conto al riguardo rammentare che del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 1, dispone, al comma 1, che “la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica Europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno”. Il successivo comma 2 stabilisce che l’elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 “è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità”. In attuazione di tali norme è stato emanato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, il D.M. 31 ottobre 1991, contenente l’elenco (successivamente aggiornato) delle specializzazioni riconosciute ai fini della remunerazione di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991.

La giurisprudenza di questa Corte, proprio occupandosi del problema posto dall’odierno ricorso – e cioè quello della ricomprensione o meno di una certa specializzazione nell’elenco di quelle riconosciute dalla normativa dell’Unione Europea – ha già affermato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un’Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.

Proprio per tal motivo questa Corte ha già più volte riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in “Igiene e medicina preventiva”, osservando che essa esiste in numerosi Paesi dell’Unione, in quelli anglosassoni con la denominazione “Community medicine”, specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975, in Francia corrispondendo, invece, alla specializzazione in “Sanitè publique et medicine sociale”, espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993 (v. Vass. Sez. U. 16/12/2008, n. 29345; Cass. 28/10/2016, n. 21798, confermata dalle successive ordinanze 31/05/2018, n. 13760; 10/08/2018, n. 20376; da ultimo v. anche Cass. n. 458 del 10/01/2019; n. 1057 del 17/01/2019; pronunce tutte relative alla specializzazione in Igiene e medicina preventiva).

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Non avendo l’intimato svolto difese, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese del presente giudizio.

Non può trovare applicazione l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo i ricorrenti Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

 

 

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