Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26438 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26438
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22719/2014 proposto da:
L.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Olindo
Malagodi n. 5, presso lo studio dell’avvocato Consarino Alfredo, che
lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Catanzaro, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 59, presso lo
studio dell’avvocato Mirigliani Raffaele, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 970/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 27/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/09/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 27 giugno 2014, ha condannato il Comune di Catanzaro al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva e al pagamento dell’indennità di occupazione legittima di un terreno di proprietà di L.S., in località Pistoia nel medesimo Comune, utilizzato per la costruzione di alloggi di edilizia popolare.
Il L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dal Comune di Catanzaro che ha proposto ricorso incidentale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Gli eredi di L.S., in epigrafe indicati, e il Comune di Catanzaro hanno depositato rituali e tempestivi atti di rinuncia ai relativi ricorsi con reciproca accettazione.
Il giudizio di cassazione è quindi estinto, con compensazione delle spese, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019