Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26437 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9458-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 432/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.D., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanze di rimborso dell’IRAP versata dal 2003 al 2006, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ribadendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, attesa l’entità dei compensi pagati per lavoratori dipendenti e l’indispensabilità degli strumenti utilizzati per l’attività professionale.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Il processo va dichiarato estinto a seguito della rituale rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate senza pronuncia sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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