Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26437 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.20/12/2016), n. 26437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9458-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
G.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 432/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.D., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanze di rimborso dell’IRAP versata dal 2003 al 2006, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ribadendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, attesa l’entità dei compensi pagati per lavoratori dipendenti e l’indispensabilità degli strumenti utilizzati per l’attività professionale.
Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
La contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Il processo va dichiarato estinto a seguito della rituale rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate senza pronuncia sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016