Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26437 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22013/2014 proposto da:

Immobiliare G. B. S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Monte Fiore

n. 22, presso lo studio dell’avvocato Floridi Alberto, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Sala Claudio, Sala

Maria, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell’avvocato Briguglio

Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Cav.To.Mi – Consorzio Alta Velocità TO-MI;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 3060/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Immobiliare G. B. ha proposto opposizione alla stima dell’indennità di asservimento di aree di sua proprietà, site nel Comune di Sedriano, utilizzate per la realizzazione della linea ferroviaria (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Per quanto ancora interessa, la Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 10 luglio 2014, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non essendo autorità espropriante, nè beneficiario o promotore dell’espropriazione; ha affermato la legittimazione di Rete Ferroviaria Italia (R.F.I.), quale beneficiaria, e del Consorzio Alta Velocità Torino-Milano, quale promotore dell’espropriazione; ha valutato i beni asserviti, secondo le indicazioni del consulente tecnico d’ufficio, alla data di imposizione del vincolo, coincidente con l’approvazione del progetto esecutivo della Tav (marzo 2004), ma ha rigettato l’opposizione, avendo ritenuto che la somma (di Euro 47516,30) offerta dal Consorzio Alta Velocità e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti era superiore a quella dovuta (determinata in Euro 36322,57), e condannato l’opponente alle spese.

La Immobiliare G. B. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito da R.F.I. anche con memoria e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 29 e 54, per avere erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, la cui legittimazione risultava invece dal decreto di asservimento, dal quale traspariva che esso aveva rilasciato a R.F.I. la concessione per la gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con un mandato inidoneo, tuttavia, a fare escludere la sua legittimazione.

Il motivo è infondato.

Dal decreto di asservimento, il cui contenuto è trascritto nel ricorso, risulta che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato, oggi R.F.I., la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, con delega al concessionario “ad emanare gli atti del procedimento espropriativo nonchè ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R. (n. 327 del 2001)”.

Si tratta di una delega del potere espropriativo che è consentita dal medesimo D.P.R., il quale dispone che “Se l’opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l’amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nella concessione o nell’atto di affidamento” (art. 6, comma 8); ne consegue che “i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi” (comma 8) – nella specie R.F.I. – sono legittimati a partecipare al giudizio sulla stima delle indennità, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, essendo divenuti titolari dei poteri dell’autorità espropriante. A questa conclusione deve pervenirsi avendo i giudici di merito accertato in concreto, con incensurabile valutazione di fatto inerente all’interpretazione della delega conferita a R.F.I. nel decreto di asservimento e negli atti prodromici, che il Ministero non è legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima, non potendo considerarsi autorità espropriante, nè beneficiario o promotore dell’espropriazione.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32,37 e 57, per avere erroneamente operato la stima con riferimento al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’asservimento (con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera nel marzo 2004), anzichè, come previsto dalla legge, al momento di emissione del decreto di asservimento, emesso il 28 marzo 2011.

Il motivo è fondato. Ed in effetti, così come l’indennità di espropriazione è determinata, sulla base delle caratteristiche del bene e dei valori alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, a norma dell’art. 32 citato, ovvero con riferimento al momento della decisione quando venga imposta con sentenza la servitù di elettrodotto (Cass. n. 6479 del 1986), analogamente l’indennità di asservimento dev’essere determinata con riferimento al momento del decreto di asservimento che realizza l’effetto traslativo del bene. E’ quindi difforme dal suddetto principio l’ordinanza impugnata che ha stimato i valori con riferimento alla data di imposizione del vincolo preordinato all’attuazione dell’opera, coincidente con l’approvazione del progetto esecutivo.

Il terzo motivo, avente ad oggetto la contestazione su quale sia la somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo e accoglie il secondo, in relazione al quale cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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