Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26436 del 20/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3916-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTA MINOTTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3193/45/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA;

udito l’Avvocato Roberta Minotti, per la ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di B.G., medico di base in forma associata, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal 2006 al 2010, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riformava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nel caso in esame, l’utilizzo di collaboratori e di lavoro dipendente integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso su due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’Agenzia delle Entrate. Essendo stata la sentenza impugnata depositata il 16 giugno 2014, computata la sospensione feriale dei termini (che all’epoca era ancora di 46 giorni), il ricorso, presentato per la notificazione il 28 gennaio 2015, è tempestivo.

Rilevata da subito l’inammissibilità del secondo motivo laddove al ricorso (essendo stata la sentenza impugnata depositata il 16 giugno 2014) è applicabile il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 8053/2014), il primo motivo, afferente a violazione di legge, è, invece, fondato.

Sulla res controversa sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7291/16) le quali, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno statuito il principio così massimato: “in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.

La sentenza impugnata la quale, al contrario, ha dato rilevanza alla presenza di una segretaria e di una infermiera entrambe part time, si discosta da tale principio.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio alla Commissione Regionale della Lombardia affinchè, adeguandosi al superiori principio, proceda al riesame e regoli le spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettando il secondo la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA