Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26436 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24047/2017 R.G. proposto da:

G.G., e M.E., rappresentati e difesi

dall’Avv. Valeria Caprotti, domiciliati, ai sensi dell’art. 366

c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

UBI Banca s.p.a., in persona del procuratore speciale

D.M.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Filippo La Scala,

e Giuseppe Caputi, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Ombrone, n. 14;

– controricorrente e ricorrente solidale –

Banca Ifis s.p.a., in persona del procuratore speciale

Ma.Fr., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Donvito, con

domicilio eletto in Roma, viale Anicio Gallo, n. 102, presso lo

studio dell’Avv. Fabrizio Polese;

– controricorrente –

FBS s.p.a., in persona del procuratore speciale B.F.,

quale mandataria della Tersicore Finance s.r.l., rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Giorgio Tarzia, e Lucio De Angelis, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di

Val Gardena, n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3466 della Corte d’appello di Milano

depositata il 24 luglio 2017.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

Il Condominio di (OMISSIS), la Centrobanca Banca Centrale di Credito Popolare s.p.a. (ora Tersicore Finance s.r.l.) e da Banca Popolare di Bergamo (ora Ubi Banca s.p.a.) promuovevano, ciascuna autonomamente, innanzi al Tribunale di Milano quattro distinte procedure esecutive immobiliari (due delle quali ad iniziativa della Banca da ultimo citata, la quale ha successivamente ceduto parte del credito azionato a Deutsche Bank AG e questa, a sua volta, a Banca Ifis s.p.a.) aventi ad oggetto beni appartenenti in parte al solo G.G. ed in parte anche ad M.E.. Stante la parziale coincidenza degli immobili pignorati, le procedure venivano riunire.

Gli esecutati proponevano opposizione all’esecuzione.

Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione.

La M. e il G. appellavano la decisione. Si costituivano in giudizio la Centrobanca s.p.a. e la Detusche Bank, a mezzo della mandataria Unicredit Credit Management Bank, chiedendo il rigetto dell’appello. Il Condominio restava contumace.

La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, negava il diritto a procedere ad esecuzione forzata di Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e delle sue aventi causa, in relazione al credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 74/96 emesso dal Tribunale di Bergamo. Negava altresì il diritto a procedere ad esecuzione forzata dei medesimi creditori “relativamente all’eventuale saldo a credito in relazione al contratto di mutuo (apertura di credito) stipulato in data 2.12.1993 (repertorio n. 118167) e agli eventuali saldi creditori concernenti i c/c n. (OMISSIS) e (OMISSIS)”.

Avverso detta sentenza M.E. e G.G. hanno proposto ricorso per cassazione. Hanno resistito con controricorso la Banca Ifis s.p.a., cessionaria dei crediti di Deutsche Bank AG, la Tersicore Finance s.r.l., tramite la mandataria FBS s.p.a., e UBI Banca s.p.a.; quest’ultima ha proposto altresì ricorso incidentale. Il Condominio di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Va esaminata, anzitutto, l’eccezione di improcedibilità formulata dalla UBI Banca s.p.a., secondo cui difetterebbe la produzione della copia autentica della sentenza impugnata. L’eccezione è infondata, in quanto si basa su una incompleta consultazione degli atti del fascicolo dei ricorrenti principali, i quali invece hanno prodotto tempestivamente in giudizio la stampa analogica della sentenza (in originale digitale) debitamente munita di asseverazione di conformità, datata 18 ottobre 2017, sottoscritta dal difensore ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis.

Venendo all’esame del ricorso principale proposto dalla M. e il G., si deve rilevare che esso è inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti, infatti, omettono di indicare quali fossero le fonti dei crediti azionati (fatta eccezione per il decreto ingiuntivo poi revocato, che qui non viene in rilievo), che natura avessero i vari titoli esecutivi e quale fosse la natura dei rapporti sottostanti; tale omissione impedisce di valutare, anche solo in astratto, il tenore dell’opposizione all’esecuzione – che l’esistenza di quei crediti è volta a contestare – e, di conseguenza, la fondatezza delle censure articolate in questa sede.

I ricorrenti, inoltre, sottacciono del tutto l’illustrazione dei motivi dell’opposizione e delle ragioni delle decisioni dei due gradi di merito, limitandosi a riportare testualmente, con la tecnica del c.d. assemblaggio, solamente le conclusioni rassegnate in grado d’appello e il dispositivo della sentenza impugnata. Tali omissioni non consentono alla Corte di comprendere quale fosse l’originario thema decidendum, nè di verificare se alcune delle questioni dibattute con i motivi di ricorso siano coperte da giudicato interno formatosi per omessa impugnazione dei capi della sentenza di primo grado ovvero presentino profili di novità che le renderebbero inammissibili.

Dunque, la rilevata incompletezza espositiva del ricorso non costituisce una violazione di prescrizioni meramente formali, ma incide in modo sostanziale sulla intelligibilità e, in ultima analisi, sulla valutazione di ammissibilità delle censure ivi esposte.

A tali lacune espositive non è possibile porre rimedio neppure mediante la lettura dei motivi di ricorso, in quanto anche in tal caso si sottacciono le informazioni basilari di cui si è detto. I ricorrenti si limitano a riportare brevi stralci degli atti processuali, neppure decisivi al fine di verificare l’evoluzione del processo e le eventuali preclusioni finora maturate.

Esaminando i singoli motivi, inoltre, si rileva un’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, che – in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – risulta privo di specificità. Infatti, non è riportato (se non per brevi stralci decontestualizzati) il contenuto degli atti processuali rilevanti e gli stessi non sono stati neppure “localizzati” all’interno del fascicolo di merito, per consentirne alla Corte il reperimento.

La UBI Banca s.p.a. ha proposto ricorso incidentale notificato in data 10 novembre 2017. Si tratta di un’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c.. Infatti, sebbene nel ricorso incidentale la sentenza impugnata sia indicata semplicemente come “depositata in cancelleria il 24.07.2017”, in realtà la stessa risulta notificata, secondo quanto emerge dalla copia allegata al ricorso principale, in data 2 agosto 2017 a mezzo PEC anche al difensore costituito dell’istituto di credito. Versandosi in materia esecutiva, non trova applicazione la sospensione feriale del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

Trova quindi applicazione il principio secondo cui, se il ricorso principale è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè privo dell’esposizione sommaria dei fatti, in virtù dell’art. 334 c.p.c., comma 2, il ricorso incidentale tardivo è inefficace (Sez. 1, Sentenza n. 24291 del 29/11/2016, Rv. 642801-01).

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale va dichiarato inefficace.

Considerata la condotta processuale della UBI Banca s.p.a., che ha taciuto di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata in via incidentale, così contravvenendo all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, si ravvisano i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità con i ricorrenti principali.

Questi ultimi, invece, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, devono essere condannati, nella misura indicata nel dispositivo, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle altre controricorrenti.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

Non si applica la medesima sanzione processuale alla ricorrente incidentale, in quanto la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, dell’impugnazione tardiva non è equiparabile al caso in cui l’impugnazione venga respinta, perchè improcedibile, inammissibile o infondata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali fra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore dei controricorrenti Banca Ifis s.p.a. e FBS s.p.a., quale mandataria della Tersicore Finance s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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