Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26436 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 19/10/2018), n.26436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, con domicilio eletto in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI, N. 12;

– ricorrente –

contro

M.D., corrente in (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari

Sezione 15 n. 35/15/11 depositata in data 10/05/2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 giugno

2018 dal Consigliere Dott. FRACANZANI Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che il contribuente è insorto avverso l’accertamento notificatogli per scostamento dallo studio di settore GE.RI.CO. del reddito dichiarato nell’anno 2004;

che, più in particolare, il contribuente ha controdedotto puntualmente ai rilievi mossigli dall’Ufficio sulla base del predetto strumento statistico presuntivo, argomentando sui prezzi unitari dei beni al consumo praticato (p.es., tazzina di caffè), sull’obsolescenza degli arredi, lo sviamento di clientela, il forte indebitamento per obblighi fiscali rateizzati;

che ha resistito l’Ufficio a sua volta impinguando le presunzioni semplici fornite dal predetto sistema GE.RI.CO. contestando la capacità contributiva dimostrata da recenti acquisti immobiliari, assunzioni di mutuo ipotecario non sostenibile con i redditi dichiarati dal contribuente, neppure se uniti con quelli della consorte;

che CTP e CTR sono state favorevoli al contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che ricorre l’Ufficio sollevando plurimi motivi;

che con il primo, si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3 per aver alterato l’onere della prova in tema di studi informatici e statistici, qual è il sistema GE.RI.CO. qui rilevante;

che questa Corte ha indicato il riparto nell’onere della prova, ponendo in capo all’Amministrazione la dimostrazione della corretta applicazione dello strumento statistico ed in capo al contribuente il dovere di allegare elementi e circostanze che denotino una situazione particolare che giustifichi lo scostamento dallo studio di settore (cfr. Cass. S.U. 26635/2009; Cass. 5^, 13/07/2016, n. 14288; 5^, 30/06/2011, n. 14365);

che la sentenza impugnata ha mal governato i predetti principi, affermando erroneamente non esser stata data prova dall’Ufficio del maggior reddito percepito dal contribuente, mentre spettava a questi dimostrare la coerenza dell’acquisto di immobile con assunzione di un consistente mutuo, incompatibile con il reddito annuo dichiarato;

con il secondo motivo si lamenta l’insufficiente motivazione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5 per non aver motivato le ragioni per cui non ha ritenuto indice di capacità contributiva l’assunzione del predetto mutuo ipotecario, il cui impegno di restituzione annuo è il triplo del reddito dichiarato;

che il motivo è fondato, non rinvenendosi passi argomentativi su questo punto essenziale e debitamente riproposto in appello;

che con il terzo motivo si lamenta il vizio di ultra petizione, perchè al terzo paragrafo della motivazione la CTR afferma essersi disatteso il disposto di cui alla L. n. 146 del 1998, art. 10, commi 2 e 3, mentre tale eccezione non sarebbe mai stata sollevata dal contribuente;

che il motivo è fondato e la sentenza merita annullamento;

che può essere assorbito il quarto motivo, attinente alla violazione di legge della predetta norma ultima citata, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il proseguo del giudizio di merito alla CTR della Puglia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA