Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26435 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26435 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
MATERA Ersilia (MTR RSL 52S65 H917K),

rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli
Avvocati Salvatore Vetere e Stefania Iasonna, elettivamente
domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, Via
Atanasio Kircher n. 7;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

92,6k

Data pubblicazione: 26/11/2013

- resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno
depositato in data 20 aprile 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 27 giugno
2011 presso la Corte d’appello di Salerno, Matera Ersilia
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata di un giudizio di appello iniziato
dinnanzi al Tribunale di Cosenza nel 2003 e definito con
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 2
maggio 2011
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in cinque anni,
riteneva che il ritardo di cui tenere conto fosse di
quattro anni e mesi uno, in relazione ai quali riconosceva
alla ricorrente un indennizzo di euro 4.083,33, oltre agli
interessi legali dalla domanda al saldo, compensando le
spese di lite;

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

che per la cassazione di questo decreto Matera Ersilia
ha proposto ricorso sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai

Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si
duole della disposta compensazione delle spese di lite pur
avendo la Corte d’appello accolto integralmente la domanda;
che il ricorso è fondato;
che la Corte d’appello ha disposto la compensazione
delle spese di lite rilevando che l’indennità di cui alla
legge n. 89 del 2001 non può essere accolta se non previo
provvedimento giudiziario e che l’amministrazione convenuta
non aveva sollevato alcuna contestazione specifica in
ordine alla configurabilità dell’avverso diritto;
che ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo
vigente, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre
gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione, il giudice può compensare parzialmente o per
intero le spese tra le parti;
che appare fondata la censura dal punto di vista
motivazionale atteso che la mancata opposizione da parte

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fini della partecipazione alla discussione.

dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può
giustificare detta regolazione (Cass. n. 901 del 2012);
che pertanto il ricorso va accolto;
che tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

merito, provvedendosi a liquidare le spese del giudizio di
merito in euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro
445,00 per diritti ed euro 378,00 per onorari;:
che quindi il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle
spese liquidate nel complessivo importo di euro 873,00,
oltre alle spese generali e agli accessori di legge;
che alla ricorrente competono altresì le spese del
giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 292,50,
per compensi, oltre agli accessori di legge e ad euro
100,00 per esborsi;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore dei difensori della ricorrente, Avvocati Salvatore
Vetere e Stefania Iasonna, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo
nel merito, condanna quindi il Ministero della giustizia al
pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida
in euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 445,00

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel

per diritti ed euro 378,00 per onorari, oltre alle spese
generali e agli accessori di legge, nonché al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 292,50, per compensi, oltre agli accessori di legge e

spese come liquidate in favore dei difensori della
ricorrente,

Avvocati

Salvatore Vetere e Stefania Iasonna,

per dichiarato anticipo.
Così deciso in Roma,

nella camera di consiglio della

Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.

ad euro 100,00 per esborsi. Dispone la distrazione delle

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