Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26435 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.20/12/2016), n. 26435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3868-2015 proposto da:
S.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI MATTIA,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3930/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di S.L.G., promotore finanziario, di cartella, portante, tra l’altro, IRAP relativa all’anno di imposta 2004, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In particolare, il Giudice di appello riteneva che i compensi corrisposti dal contribuente a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale integrassero il requisito dell’autonoma organizzazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la contribuente affidandosi a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso – a mezzo del quale si lamenta violazione di legge – è infondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di detto principio e ritenute ininfluenti le circostanze dedotte in memoria, la sentenza impugnata appare immune da censura laddove ha dato rilevanza alla circostanza che il contribuente si fosse avvalso della collaborazione di più soggetti per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale, trattandosi di soggetti esercenti l’attività di intermediazione finanziaria e di promotori finanziari.
Nè tale accertamento risulta idoneamente contrastato dal secondo motivo, articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non individuandosi il “fatto” il cui esame sarebbe stato omesso dal Giudice di secondo grado nè apparendo la motivazione illogica ovvero perplessa.
Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016